Clausola sociale

In a nutshell
For the purposes of promoting continuous employment within labour-intensive contracts, Article 50 of Legislative Decree 50/2016 (i.e. the Italian Decree implementing the European Directives on public procurement and awarding concession contracts) provides for the so-called social clauses to be included in the tender specification so that new contractors can recruit the staff already employed in the performance of activities under the previous contract. The need to safeguard employment often arises within public contracts for services, such as call centre or cleaning activities, under which new contractors perform the same services as previously awarded companies. However, as recently confirmed by the TAR (i.e. the Italian Regional administrative court) Aosta, such obligation to hire is to be deemed applicable in consistency with the actual company organization of the newly awarded contractor. Therefore, contracting authorities set out social clauses in such a way as to request for the awarded contractor to employ solely a part of the staff or only impose continuous employment if the latter also needs to hire additional staff for the performance of specific activities under the new contract.

L’art. 50 del D.lgs. 50/2016 prevede che, per garantire la continuità occupazionale negli appalti, con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera, nella documentazione di gara siano previste delle clausole affinché i nuovi aggiudicatari procedano all’assunzione dei lavoratori già impiegati nell’esecuzione del precedente appalto

La necessità di tutelare l’occupazione si presenta di frequente, ad esempio, negli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto attività di call center o pulizie; in tali settori, infatti, molto spesso le nuove imprese affidatarie svolgono le medesime prestazioni delle imprese precedentemente impiegate.

Recentemente il TAR Aosta (Sez. unica, 09.08.2019, n. 44)ha ribadito che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente e che, a tale clausola, non può essere attribuito un automatico effetto escludente

L’obbligo di assunzione, infatti, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario. Pertanto, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, le stazioni appaltanti predispongono clausole sociali con le quali richiedono l’assorbimento quanto meno di una parte soltanto dei lavoratori uscenti, oppure impongono l’assunzione di lavoratori nei casi in cui il nuovo affidatario necessiti, nel corso dell’esecuzione del contratto, di nuove risorse rispetto a quelle già presenti in organico o dichiarate in sede di offerta.

Clausola di territorialità

In a nutshell
When it comes to public procurement of services, contract-awarding authorities may often request for the awarded party to have a place of business in the area where the contract is to be performed. Italian case law has held such requirement to be grounded provided that the availability of a place of business is regarded as a condition to be met in order to enter into the contract instead of it being a tender participation requirement. Therefore, since said requirement is to be met when they enter into the contract, business operators can participate in and be awarded the tender without having the actual availability of a place of business.

Frequentemente, soprattutto nelle gare pubbliche per l’esecuzione di servizi, le stazioni appaltanti richiedono che l’aggiudicatario disponga di una sede nel territorio ove il contratto – o determinate prestazioni dello stesso – devono essere eseguite.

La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato la legittimità di tali prescrizioni, a patto che la disponibilità della sede costituisca una condizione per la stipulazione del contratto e non un requisito di partecipazione alla gara.

L’operatore economico potrà quindi partecipare alla gara pubblica ad aggiudicarsela senza avere la disponibilità materiale della sede; sarà necessario invece che ne sia in possesso al momento della stipulazione del contratto. 

A conferma di quanto evidenziato si segnala una recente pronuncia del TAR Torino (Sez. I, 16.07.2019, n. 811) secondo la quale la previsione di simile clausola è espressione della discrezionalità della stazione appaltante. Tale richiesta può essere censurata dal giudice solo nel caso in cui sia espressione di una manifesta illogicità o irragionevolezza, e che risulti lesiva della concorrenza.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 15.05.2019, n. 3147) ha reputato illegittima, ad esempio, la clausola di una gara per la manutenzione di automezzi bandita da un comune, che imponeva la presenza di un’officina di riparazione nel territorio del medesimo Comune o, al massimo, ad una distanza di soli 0,5 km dal confine comunale.

Appalti pubblici

Favor partecipationis ed interpretazione della legge di gara

Con la recentissima sentenza n. 2570 del 12 novembre 2018, il TAR Lombardia – Milano è tornato sul tema del rapporto tra interpretazione della legge di gara e favor partecipationis dei concorrenti.

Nel caso di specie, un’impresa veniva esclusa dalla competizione per non aver sottoscritto entrambi gli elaborati dell’offerta tecnica (mezzi utilizzati per la fornitura ed offerta “tempo”) disattendendo così le previsioni del bando di gara.

I giudici amministrativi hanno invece ritenuto, in ossequio al principio di massima partecipazione del concorrente, di dare prevalenza ad un criterio “sostanzialistico” piuttosto che ad uno (eccessivamente) “formalistico” affermando che i due distinti documenti non potevano considerarsi “separati” l’uno dall’altro ma, al contrario, un unicum con l’offerta tecnica.

Pertanto, nonostante la previsione della lex specialis, la sottoscrizione apposta sul primo documento si “estende” anche al secondo in quanto la legge di gara va interpretata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in modo da garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Cooperazione tra imprese

Forme di cooperazione nella partecipazione alle gare pubbliche.

Il contratto di rete è uno strumento attraverso il quale più imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi a tal fine – sulla base di un programma comune – a collaborare tra di esse per il raggiungimento di uno specifico scopo.

Tale istituto, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, è stato introdotto anche nel c.d. Codice degli Appalti – di cui al D.Lgs. 50/2016 – per cui ad oggi i concorrenti, riunitisi con un contratto di rete, possono partecipare ad una gara pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il contratto è contraddistinto da elementi obbligatori e facoltativi. Quelli obbligatori (numero delle parti non inferiore a due, indicazione degli obiettivi e modalità di raggiungimento, “programma di rete”, etc. etc.) sono imprescindibili e devono coesistere a pena di nullità. Con la rete, quindi, le imprese associate conseguono una collaborazione stabile e duratura nel tempo, differentemente da quanto avviene con i consorzi e con le ATI/RTI la cui funzione si esaurisce con il singolo contratto. Vi sono anche ulteriori vantaggi. Difatti, le parti godono di ampia autonomia negoziale nella definizione dell’oggetto del contratto e del progetto da conseguire, non devono costituire una nuova società potendo quindi mantenere la propria autonomia ed identità imprenditoriale.

Litigation e processuale

RTI, fallimento della società mandataria e legittimazione ad intervenire “ad singulatim” nel processo in corso.

Con la recentissima sentenza n. 1027/2018 del 05/10/2018, il Tribunale di Pesaro si è pronunciato sull’ammissibilità dell’intervento nel processo civile da parte della “mandante” di un’ATI a seguito del fallimento della società capogruppo/mandataria.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite ATI/RTI, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo costituita “ex lege” come mandataria delle altre, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell’art. 78 legge fall., applicabile anche d’ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.

Pertanto, la domanda di pagamento “diretto” proposta dalla mandante con l’atto di intervenuto deve ritenersi ammissibile e ciò anche se l’atto di intervento è stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., atteso che la preclusione processuale opera sul piano istruttorio e non anche su quello delle domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie quali “…attività coessenziale all’intervento stesso…” (Cass. Civile n. 1859/2018).

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