T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29.9.2025, n. 16754

In a nutshell: In below-threshold concession procedures, the principle of rotation under Article 49 of Legislative Decree no. 36/2023 does not operate as an absolute prohibition. The TAR Lazio confirmed that awarding the contract to the outgoing operator is lawful when duly justified by objective reasons, such as temporary past assignments and the lack of effective market alternativesThe Court rejected the claim that the award violated the rotation principle, stressing that a mechanical exclusion of the incumbent would have undermined the principle of best value for money and the result-oriented logic promoted by the new Public Contracts Code. The ruling also reaffirmed that numerical scoring of the offer’s evaluation criteria constitutes sufficient motivation, as long as the criteria are clear, predetermined and detailed.

Il TAR Lazio ha ribadito che, nelle procedure sotto-soglia per l’affidamento in concessione di servizi, il principio di rotazione ex art. 49 d.lgs. 36/2023 non opera in modo assoluto.

L’affidamento al concessionario uscente può essere legittimo se sussistono condizioni oggettive che ne giustifichino la deroga, quali l’assenza di alternative effettive e la necessità di garantire la continuità del servizio.

La ricorrente lamentava che l’aggiudicazione a favore del precedente gestore violasse il principio di rotazione, ritenendo che la clausola di invito fosse viziata.

Il Collegio ha respinto il ricorso, chiarendo che:

  • Il principio di rotazione, oggi espressamente sancito dal d.lgs. 36/2023, art. 49, non è un divieto assoluto ma una regola flessibile;
  • La sua deroga è ammissibile quando il concessionario uscente sia stato destinatario solo di affidamenti temporanei e urgenti, oppure quando la sua esclusione comporterebbe la mancanza di valide alternative e il rischio di una procedura poco competitiva;
  • L’applicazione meccanica e formalistica del principio, senza considerare le peculiarità del mercato di riferimento, contrasterebbe con l’art. 1 del d.lgs. 36/2023, che pone al centro l’obiettivo del risultato e del miglior rapporto qualità/prezzo;
  • È legittima l’attribuzione di un punteggio numerico agli elementi di valutazione dell’offerta, purché i criteri siano predeterminati e chiari (Cons. Stato, Sez. III, 12/10/2023, n. 8893).

Conclusione:
La sentenza conferma due principi rilevanti:

  1. Il principio di rotazione è derogabile, purché la stazione appaltante motivi la scelta in relazione al mercato e all’interesse pubblico da tutelare.
  2. Nelle gare pubbliche, la motivazione numerica dei punteggi è sufficiente quando i criteri siano chiari e dettagliati, evitando oneri motivazionali ulteriori.

Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202504522&nomeFile=202516754_01.html&subDir=Provvedimenti