T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 2.10.2025, n. 16987
In a nutshell: When it comes to vendor qualification systems in public procurement, particularly in strategic sectors such as rail infrastructure, Italian administrative courts have ruled that a contractor’s loss of reputational trust can justify the suspension from the qualification system, even in the absence of a criminal conviction. According to the TAR Lazio, this is consistent with Article 13.7 of RFI’s Disciplinary Rules, and aligns with the discretionary powers recognized to contracting authorities under Article 80 of Legislative Decree n. 50/2016, as well as with the principle of proportionality and public interest protection set out in Legislative Decree n. 36/2023.
Il T.A.R. Lazio (Sez. IV ter), con la sentenza n. 16987 del 19 settembre 2025, ha affrontato la legittimità della sospensione di un operatore economico dal sistema di qualificazione RFI, a seguito dell’emersione di indagini penali a carico dell’ex Amministratore Delegato, ipoteticamente coinvolto in un meccanismo di turbativa delle gare pubbliche.
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della misura, sostenendo la violazione della presunzione di innocenza (art. 27 Cost. e art. 6 CEDU), l’assenza di una sentenza definitiva di condanna e l’adozione di misure di self-cleaning, come le dimissioni del soggetto coinvolto.
Il Collegio ha respinto il ricorso, ribadendo che l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico costituiscono requisiti imprescindibili per la permanenza nel sistema di qualificazione, e che la valutazione discrezionale della stazione appaltante può fondarsi anche su elementi investigativi, purché gravi e specifici, idonei a minare il vincolo fiduciario (art. 13.7 del Disciplinare RFI).
La sentenza chiarisce inoltre che le misure di self-cleaning non sono automaticamente idonee a ripristinare l’affidabilità perduta, e che spetta alla stazione appaltante valutarne l’efficacia secondo un giudizio basato sul criterio del “più probabile che non”, come affermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 4930/2024).
Conclusioni
La pronuncia conferma la possibilità, per le stazioni appaltanti, di adottare misure cautelari di esclusione o sospensione dagli elenchi di operatori qualificati anche in assenza di condanne, valorizzando la tutela dell’interesse pubblico e la necessità di garantire l’affidabilità dei fornitori coinvolti in settori sensibili. Il sistema di qualificazione non è subordinato all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ma richiede standard più elevati di integrità, anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202207517&nomeFile=202516987_01.html&subDir=Provvedimenti