T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 8.10.2025, n. 17241

In a nutshell: This judgment by the Administrative Court of Lazio concerns the partial execution of a previous decision (TAR Lazio n. 4075/2020) relating to outstanding payments for healthcare services provided in 2006. The Region of Lazio, while formally complying with the ruling, imposed new limits—recognizing only services deemed urgent, unpredictable, or unrepeatable. The Court held that such restrictions were not aligned with the original judgment and stressed that public administrations cannot unilaterally introduce new conditions when executing judicial decisions. The ruling also clarifies that special health sector legislation (Art. 4, para. 4-bis, Law 130/1999) prevails over the general rules of the Public Procurement Code.

Il T.A.R. Lazio ha esaminato la legittimità del provvedimento con cui la Regione Lazio ha dato esecuzione, in modo solo parziale, a una precedente sentenza (TAR Lazio, n. 4075/2020), concernente il riconoscimento di crediti per prestazioni sanitarie rese nel 2006 da una struttura accreditata. La controversia ha riguardato i criteri limitativi adottati dalla Regione nel rideterminare le somme dovute.

La ricorrente ha contestato la delibera regionale n. 300/2021 e la successiva nota regionale del 25 novembre 2022, con cui si escludeva il riconoscimento di alcune prestazioni, ritenute prive di caratteristiche di imprevedibilità, urgenza o irripetibilità.

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi espressi dalla sentenza da eseguire, che imponevano una valutazione completa delle prestazioni rese, ivi comprese quelle effettuate “sull’effettiva e appropriata richiesta dell’utenza” (pag. 4).

Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, chiarendo che la materia è regolata da disposizioni speciali (art. 4, comma 4-bis, L. 130/1999), le quali prevalgono per il riconoscimento e l’esigibilità dei crediti sanitari (pagg. 6–7).

Infine, viene censurato il difetto di istruttoria e la genericità delle motivazioni addotte dalla Regione: la nota regionale esclude il riconoscimento in favore della controinteressata senza motivare adeguatamente le ragioni per cui alcune prestazioni – pur documentate – sarebbero non rimborsabili (pag. 11).

La sentenza ribadisce che l’Amministrazione, nell’eseguire un giudicato, non può introdurre unilateralmente nuovi criteri restrittivi non previsti dalla decisione da attuare. È esclusa la possibilità di applicare tetti di spesa rigidi o condizioni ulteriori rispetto a quelle già valutate in giudizio. Inoltre, viene confermata l’importanza di una motivazione puntuale e documentata nella gestione dei crediti sanitari.

Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202209457&nomeFile=202517241_01.html&subDir=Provvedimenti