T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 8.10.2025, n. 17278
In a nutshell: The Administrative Court of Lazio upheld the legitimacy of an annotation in the ANAC registry based on a false declaration submitted during a public tender, despite the absence of intent (dolo). The Court found that gross negligence (colpa grave) is sufficient to justify the interdictive measure under Article 94 of Legislative Decree No. 36/2023. It also affirmed that the annotation may remain published in the registry beyond the interdictive period, as it fulfills a transparency function under Article 98. The ruling reinforces the principle of self-responsibility of economic operators and highlights the high standards of diligence required in public procurement procedures.
Il T.A.R. è stato chiamato a valutare la legittimità dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC disposta nei confronti di un operatore economico escluso da una gara universitaria per falsa dichiarazione sulla propria regolarità contributiva. La ricorrente ha dedotto l’insussistenza del dolo e la violazione delle garanzie procedimentali, ritenendo l’annotazione eccessiva e lesiva della propria affidabilità.
Il Collegio ha respinto il ricorso, evidenziando che:
- la colpa grave è sufficiente a fondare l’annotazione, anche in assenza di dolo);
- l’operatore economico è soggetto a un principio di autoresponsabilità e deve esercitare massima diligenza nella verifica delle dichiarazioni rese in gara;
- l’annotazione nel Casellario può essere legittimamente pubblicata anche oltre il periodo interdittivo, poiché assolve una funzione informativa rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità;
- l’omessa indicazione del termine di pubblicazione dell’annotazione non integra un vizio essenziale del provvedimento.
La sentenza conferma un orientamento rigoroso volto a tutelare la correttezza e la trasparenza nel sistema degli appalti pubblici, riaffermando che anche comportamenti gravemente negligenti possono giustificare l’annotazione interdittiva. L’ANAC è legittimata a rendere pubbliche tali annotazioni anche dopo la cessazione degli effetti automatici, per permettere alle stazioni appaltanti una valutazione consapevole dell’affidabilità pregressa dell’operatore.
Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202507765&nomeFile=202517278_20.html&subDir=Provvedimenti