Cons. St., Sez. III, 3.10.2025, n. 7714

In a nutshell: The Council of State ruled on a dispute concerning a concession contract for public services, confirming the exclusion of an economic operator from a tender launched by Estar (Regional Technical and Administrative Support Agency) for not including in its financial offer the costs related to interference safety risks, even though the tender documents did not explicitly require such costs in the Economic and Financial Plan (PEF).

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo di indicare i costi della sicurezza da interferenze discende direttamente dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, che impone agli operatori economici di indicare “i propri oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, a prescindere da una richiesta esplicita della stazione appaltante.

Tale obbligo, secondo il Collegio, si applica anche alle concessioni di servizi, poiché l’operatore resta comunque tenuto ad assicurare l’esecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza. L’omessa indicazione comporta quindi una violazione sostanziale della completezza dell’offerta, tale da giustificare l’esclusione.

Il Consiglio chiarisce inoltre che la presenza degli oneri nel DUVRI predisposto dalla stazione appaltante non esonera l’operatore dall’obbligo di indicazione autonoma e preventiva nella propria offerta.

Quanto ai profili di valutazione dell’offerta tecnica, la sentenza ribadisce che la discrezionalità della Commissione è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto congrue le valutazioni su aspetti quali l’organizzazione del personale, le dotazioni strutturali e le tecnologie impiegate, escludendo vizi di legittimità nel punteggio attribuito.

La decisione valorizza la necessità di trasparenza e completezza dell’offerta economica, anche in presenza di silenzi nei documenti di gara, e riafferma l’obbligo per gli operatori economici di conformarsi alle prescrizioni normative inderogabili, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro. Si conferma inoltre l’orientamento giurisprudenziale di autonomia valutativa delle Commissioni, nei limiti della ragionevolezza e coerenza istruttoria.

Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202503561&nomeFile=202507714_11.html&subDir=Provvedimenti