Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha impresso una trasformazione profonda al settore dei contratti pubblici. Il presente contributo intende fornire una breve panoramica (non esaustiva) dei principali profili — organizzativi, giuridici e tecnologici — che stanno ridefinendo l’operatività del settore: dalla digitalizzazione integrale del ciclo dell’appalto all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale e smart contract. Se da un lato le innovazioni introdotte offrono significative facilitazioni in termini di semplificazione, trasparenza e rapidità, dall’altro generano questioni complesse sul piano della responsabilità civile, della tutela del know-how e del governo effettivo dei processi automatizzati, che impongono alle amministrazioni, così come agli operatori economici, una consapevolezza nuova e più strutturata.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha segnato un passaggio decisivo nel sistema degli appalti pubblici italiani. Non si tratta di una semplice digitalizzazione delle procedure esistenti, ma di un ripensamento strutturale dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione all’esecuzione. Il nuovo Codice introduce un modello organizzativo e tecnologico che incide profondamente sull’operatività delle imprese e delle stazioni appaltanti, generando opportunità di semplificazione ma anche nuovi profili di responsabilità.

Il fulcro della riforma è la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, disciplinata dagli articoli 19 e seguenti. Il legislatore ha superato la frammentazione del passato costruendo un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale interoperabile, fondato sulla centralità della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC. Tutte le informazioni rilevanti confluiscono in un sistema unitario, destinato a diventare il punto di riferimento per amministrazioni e operatori economici.

Per le imprese, la conseguenza più rilevante è l’applicazione concreta del principio “once only”: i dati già in possesso della pubblica amministrazione non devono essere nuovamente richiesti. Attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), certificazioni, bilanci e documentazione tecnica, una volta caricati e validati, diventano disponibili per tutte le stazioni appaltanti. Si riduce così in modo significativo il carico documentale e si velocizza la partecipazione alle gare.

Questa semplificazione, tuttavia, comporta un innalzamento del livello di attenzione richiesto agli operatori economici. Un fascicolo non aggiornato o contenente dati inesatti può incidere su più procedure contemporaneamente, moltiplicando gli effetti di un errore. La digitalizzazione, dunque, non elimina la responsabilità organizzativa dell’operatore economico, ma la rende più evidente e sistemica.

La stessa logica di trasparenza e interoperabilità permea la disciplina dell’accesso agli atti. Il nuovo Codice ridisegna il regime di pubblicità, puntando su una trasparenza sostanziale e non meramente formale. Le piattaforme digitali consentono ai partecipanti di accedere con maggiore rapidità ai documenti di gara, incluse le offerte dei concorrenti, riducendo i tempi delle tradizionali istanze di accesso.

L’ampliamento dell’accessibilità impone però un bilanciamento con la tutela del know-how aziendale. Le imprese sono chiamate a individuare in modo puntuale e motivato le parti dell’offerta che costituiscono segreto tecnico o commerciale. Indicazioni generiche o tardive rischiano di esporre informazioni strategiche a concorrenti o terzi. La trasparenza digitale, quindi, non attenua l’esigenza di una gestione consapevole dei contenuti dell’offerta, ma la rende più delicata.

In questo contesto si inserisce l’utilizzo crescente di tecnologie avanzate, in particolare strumenti di intelligenza artificiale e soluzioni basate su registri distribuiti. Il Codice non impone l’adozione dell’IA, ma la complessità delle procedure e la mole di dati da analizzare spingono molte imprese a ricorrere a piattaforme evolute di supporto alla redazione delle offerte, capaci di automatizzare l’analisi dei bandi e la verifica dei requisiti.

Ancora più innovativa è la prospettiva degli smart contract, ossia contratti programmati per eseguire automaticamente determinate prestazioni al verificarsi di condizioni predefinite. In ambito di esecuzione, ciò potrebbe tradursi in pagamenti o svincoli di garanzie automatici, con maggiore certezza e rapidità. Tuttavia, la traduzione di clausole giuridiche in un codice informatico richiede un livello elevatissimo di precisione, poiché l’automatismo riduce gli spazi di adattamento tipici dell’interpretazione contrattuale.

L’automazione pone inevitabilmente il tema della responsabilità civile. Se un sistema di intelligenza artificiale elabora un’offerta errata che conduce all’esclusione dalla gara, o se uno smart contract esegue una prestazione non dovuta, occorre individuare il soggetto responsabile.

Dal punto di vista civilistico, restano fermi i principi generali. L’impresa che utilizza uno strumento tecnologico risponde delle obbligazioni assunte, anche quando l’errore derivi dall’algoritmo impiegato. In base all’articolo 1218 c.c., l’inadempimento è imputabile al debitore, salvo prova dell’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’adozione di un software o di un sistema di IA rientra nel rischio d’impresa: non è possibile invocare il “malfunzionamento della macchina” come esimente automatica.

Analogamente, quando la pubblica amministrazione utilizza sistemi automatizzati per l’adozione di decisioni, permane la responsabilità dell’ente per il provvedimento finale. Il principio dello “human in the loop” impone una supervisione umana effettiva sugli output algoritmici. In caso di danni derivanti da malfunzionamenti del sistema di e-procurement o da errori nelle decisioni automatizzate, la stazione appaltante può essere chiamata a rispondere per violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, a seconda della fase procedimentale in cui si colloca l’evento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici non rappresenta, dunque, un mero aggiornamento normativo, ma un cambiamento culturale. La digitalizzazione semplifica, accelera e rende più trasparenti le procedure, ma al tempo stesso concentra e rende più tracciabili le responsabilità. Per le imprese, l’adozione di strumenti digitali e di intelligenza artificiale non equivale a una delega di responsabilità, bensì a un potenziamento operativo che richiede controlli interni più rigorosi, una selezione attenta dei fornitori tecnologici e una verifica costante degli output.

La vera sfida non è scegliere se digitalizzarsi, ma governare consapevolmente il processo, mantenendo un presidio umano qualificato capace di integrare tecnologia e competenza giuridica. Solo così l’innovazione potrà tradursi in effettiva efficienza senza trasformarsi in un moltiplicatore di rischi.