T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 29.9.2025, n. 16703

In a nutshell: In public procurement, the failure to provide the bid bond (cauzione provvisoria) within the timeframe and in the form required by the lex specialis constitutes a ground for exclusion that cannot be remedied afterwards. The TAR Lazio confirmed the contracting authority’s decision to exclude the bidder, invoking the principle of self-responsibility and the need to respect certainty and equal treatment in line with Article 79, para. 5 of Legislative Decree no. 50/2016 and the principles of transparency and legality under Legislative Decree no. 36/2023.

La sentenza trae origine dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, degli atti con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze televisive. Motivo dell’esclusione: omesso deposito della cauzione provvisoria, previsto espressamente dalla lex specialis.

Il Collegio ha chiarito che la cauzione doveva essere allegata a pena di esclusione e che l’Amministrazione non era tenuta a richiedere integrazioni, in forza del principio di autoresponsabilità. Né può invocarsi l’errata interpretazione della clausola, trattandosi di disposizione chiara e vincolante.

La ricorrente ha sostenuto che l’impossibilità materiale di versare la cauzione fosse dipesa da un pignoramento sui conti correnti disposti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tuttavia, non è stata fornita prova sufficiente e documentale dell’indisponibilità dei fondi, né della tempestiva attivazione per ottenere lo svincolo.

Il TAR ha ribadito che situazioni sopravvenute e soggettive, come difficoltà finanziarie o eventi straordinari, non possono incidere sui termini perentori fissati dalla legge di gara, pena lesione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto.

Conclusioni
La sentenza conferma che l’omessa presentazione della cauzione provvisoria nei termini è causa legittima di esclusione, non sanabile ex post. La lex specialis di gara prevale su qualsiasi interpretazione estensiva o invocazione di cause soggettive. In linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), viene riaffermata l’importanza della autoresponsabilità degli operatori economici, della formalità nelle procedure e del rispetto dei termini, anche alla luce dell’art. 79, comma 5, d.lgs. 50/2016

Link alla sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202209384&nomeFile=202516703_01.html&subDir=Provvedimenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *