Revisione prezzi e riparto di giurisdizione
In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177). In materia di revisione dei prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest'ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'an della revisione.