Onere probatorio gravante sul ricorrente in caso di domanda risarcitoria per equivalente avanzata nel giudizio di annullamento dell'aggiudicazione di un Contratto Pubblico
Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'aggiudicazione di Contratti Pubblici, nel presentare una domanda risarcitoria per equivalente, il ricorrente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., ossia l'illegittimità degli atti impugnati e il nesso di causalità materiale e giuridica, oltre a fornire prova del danno concretamente patito. In particolare, il ricorrente deve provare: i) per quanto riguarda il danno da lucro cessante, l’utile subìto e provato in misura rapportata alla propria condizione soggettiva di impresa, mentre la richiesta non può essere fondata sull’utile dichiarato dall'impresa aggiudicataria applicando il margine d’utile dichiarato da quest’ultima. Inoltre, parte ricorrente è tenuta a fornire la prova dell'aliunde perceptum; ii) per quanto riguarda il danno curriculare, le conseguenze immediate e dirette che l’aggiudicazione avrebbe prodotto sulle capacità qualificatorie del ricorrente stesso, iii) per quanto riguarda il danno per immagine, il fatto che la mancata aggiudicazione di un appalto potrebbe compromettere l’affidabilità delle ricorrenti e l’immagine delle stesse nell’ambito professionale.
- Art. 98 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 5 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 122 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 124 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 63 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)