Anomalia dell'offerta: è legittima l'esclusione disposta in presenza di ore aggiuntive offerte a titolo di miglioria, che non risultano effettivamente disponibili
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Come correttamente sottolineato dalla stazione appaltante nel giudizio di congruità, la gestione organizzativa illustrata dalla ricorrente nei giustificativi sovrappone le attività del canone fisso con le altre attività da svolgere e tale scelta determina la condizione che le ore aggiuntive offerte come miglioria nell'offerta tecnica non risultano effettivamente disponibili, essendo le stesse utilizzate anche per l'effettuazione di altre attività comprese nell'appalto e la migliore offerta (ore lavorate in più rispetto a quelle previste per un’organizzazione standard) non rappresenta in tal modo un quantitativo in più di manodopera utilizzabile per i servizi a canone fisso. Ne segue che la stazione appaltante non ha travalicato i limiti di logicità e ragionevolezza nell'escludere l'offerta, ritenendola anomala.
- Art. 110, comma 5, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 108 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 3 L. 241/1990(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Artt. 1362 e 1363 c.c.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)