Anomalia dell'offerta: valutazione ex ante di sostenibilità e irrilevanza del prezzo congruo in gare precedenti. Verifica della congruità dell'offerta in relazione alle caratteristiche della nuova procedura
La verifica di anomalia dell’offerta deve essere condotta con valutazione ex ante, avendo riguardo alle condizioni economiche, produttive e di mercato esistenti al momento dell’aggiudicazione. Il prezzo ritenuto congruo in una precedente procedura di gara avente ad oggetto prodotti analoghi non costituisce un parametro automaticamente trasferibile a una gara successiva. La verifica della sostenibilità dell’offerta deve essere svolta in relazione alle concrete caratteristiche della nuova procedura, tenendo conto delle differenze qualitative e quantitative della fornitura, dei termini e delle modalità di esecuzione nonché della diversa congiuntura economica e dei prezzi delle materie prime vigenti al momento della nuova offerta. La sostenibilità economica dell’offerta non richiede che essa risulti profittevole secondo ogni astratta configurazione produttiva ipotizzabile, dovendo la valutazione essere riferita alle concrete caratteristiche organizzative e produttive dell’operatore economico. Non può pertanto ritenersi conclamatamente anomala un’offerta quando, sulla base di uno scenario produttivo ragionevolmente compatibile con l’esperienza e l’efficienza specifica dell’impresa, essa consenta un margine positivo,
- Art. 54 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 50 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 66 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 19 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 122 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)