Giudizio di ottemperanza: qualora il ricorrente facccia valere profili di illegittimità del nuovo giudizio di equivalenza svolto dalla SA a seguitio dell'annullamento dell'aggiudicazione, il Giudice è tenuto a disporre la conversione del rito da camerale a rito speciale appalti
Di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio ampio di discrezionalità per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, qualora venga adottato un nuovo provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa del ricorrente, sussiste una violazione o elusione del giudicato solo se l'attività asseritamente esecutiva posta in essere dall'amministrazione risulta contrassegnata da uno sviamento manifesto, ponendosi in contrasto o aggirando precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione giudiziale. In caso contrario, è configurabile soltanto un’eventuale nuova autonoma illegittimità, deducibile attraverso l’ordinario giudizio di cognizione. Tale principio trova applicazione anche in materia di appalti pubblici, laddove all’annullamento degli atti di gara consegua l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare valutazioni discrezionali. In un simile contesto, se, da un lato, la domanda di ottemperanza e la correlata domanda di dichiarare nulli o inefficaci gli atti impugnati deve dichiararsi infondata, dall'altro, qualora il ricorrente abbia avanzato censure avverso il rinnovato giudizio di equivalenza, le stesse devono essere valutate sotto il profilo dell’illegittimità, ai fini dell’ipotetico annullamento degli atti impugnati. In tali circostanze, il Giudice è quindi tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito da camerale ex art. 112 e ss. c.p.a. a rito speciale appalti ex art. 120 e ss. c.p.a.
- Art. 114 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 36, comma 2, c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 71 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 79 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 107 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 90 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)