Criteri per l'individuazione delle clausole immediatamente escludenti nell'ambito delle gare per l'aggiudicazione di Accordi Quadro
Possono farsi rientrare nel genus delle clausole immediatamente escludenti le: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso” In una procedura per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro (i) il meccanismo di determinazione del prezzo finale della fornitura e (ii) la mancata indicazione delle percentuali di ordinativi garantite agli affidatari non costituiscono clausole immediatamente escludenti poiché non impediscono la formulazione di un’offerta sostenibile e competitiva. Ciò, in quanto l’istituto dell’Accordo Quadro comporta per definizione alcuni peculiari profili di aleatorietà, considerato che al concorrente è nota la misura massima delle prestazioni che potrebbe dover erogare in favore del committente, ma non può conoscere con certezza le prestazioni che gli verranno effettivamente richieste, dipendendo queste dai singoli ordinativi, incerti sia nell’an che nel quantum.