CCNL, verifica di equivalenza ed equivalenza delle tutele

Il superminimo non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza

4 maggio 2026Consiglio di Staton. 3465/2026
Principio di diritto

Ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.

Norme di riferimento
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