Il superminimo non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza
Ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
- Art. 11, commi 2 e 4, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 110 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 101 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 104 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)