Inammissibilità del ricorso proposto dal terzo classificato avverso il provvedimento di aggiudicazione in assenza di censure alla posizione del secondo classificato
Deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale il terzo classificato lamenti profili di legittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza muovere alcuna censura alla posizione del secondo classificato, nella speranza che quest'ultimo possa essere escluso all'esito di una procedura di verifica dell'anomalia da parte della Stazione Appaltante. Difatti, nel caso in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità ed il travolgimento dell’intera procedura di gara, l'accoglimento del ricorso determinerebbe un mero scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza recare alcuna concreta utilità al ricorrente, . L’utilità che il concorrente mira a conseguire, anche laddove finale o strumentale, deve infatti derivare in via immediata e diretta e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, e non in via mediata da eventi incerti e potenziali, ossia da eventi che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento.
- Art. 110, comma 5, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 90, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 100, D.Lgs. 81/2008(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Artt. 74 e 120 cod. proc. amm.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)