Irricevibilità del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti: decorrenza del termine dalla comunicazione alla PEC della società istante
Il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare il diniego di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. decorre dalla comunicazione del provvedimento all'indirizzo PEC della parte istante, anche qualora questa abbia agito tramite difensore, ove non abbia eletto domicilio presso lo studio legale. La rimessione in termini non è ammessa quando il provvedimento di diniego identifica espressamente la richiesta di accesso cui si riferisce, rendendo inequivocabile il suo contenuto.