Distinzione tra appalti "con" posa in opera e "senza" posa in opera ai fini dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza
Ai sensi dell'art. 108 co. 9 d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a indicare nella propria offerta economica a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura "con" o "senza" posa in opera è la fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura: laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie o secondarie per loro natura - rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura “con” posa opera, con conseguente obbligo di indicazione dei costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza.