Costo della manodopera: il concorrente può indicare un costo inferiore purché fornisca adeguate giustificazioni
L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consente agli operatori economici di indicare un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, purché l'operatore economico fornisca, nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta, adeguate giustificazioni sui minori costi sostenuti (ad esempio, esecuzione di appalti simili all'interno della stessa città, con conseguente neutralizzazione dei costi relativi alla formazione del personale, all'uso dei veicoli, alla ricarica dei veicoli, all'accesso in zona ZTL, ecc.).