Revisione prezzi per aggiornamento CCNL sotto il D.Lgs. 50/2016: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
Le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi fondata su clausole contrattuali di adeguamento ai costi della manodopera, stipulate sotto il regime del D.Lgs. n. 50/2016, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – diversamente da quanto previsto dal vigente D.Lgs. n. 36/2023 – non imponeva l'obbligo di inserire clausole revisionali negli atti di gara, rimettendo tale scelta alla discrezionalità dell'amministrazione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia revisionale presuppone, infatti, l'esercizio di un potere autoritativo, che non ricorre ove l'adeguamento del corrispettivo derivi dall'applicazione di una clausola contrattuale non prevista obbligatoriamente dalla legge rispetto alla quale la posizione dell'aggiudicatario ha natura di diritto soggettivo.