La violazione dei minimi salariali conduce all'esclusione automatica dalla gara
La violazione dei minimi salariali conduce all'esclusione automatica dalla gara e prescinde da una presunta capienza complessiva dell'offerta. Non appare ammissibile la possibilità di far fronte agli aumenti retributivi che interesseranno i lavoratori dipendenti, sebbene fossero già noti al momento in cui la procedura selettiva è stata bandita e al momento in cui l'offerta è stata formulata, attraverso la compensazione della sottostima degli stessi attingendo ad altre voci di costo, utilizzate come una sorta di fondo di accontamento per gli imprevisti, pena, da un lato, l'equiparazione del costo della manodopera, cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell'offerta e, dall'altra, l'alterazione dell'equilibrio complessivo dell'offerta, come valutata dalla S.A. in sede di procedura di gara. Né lo scostamento, anche ove effettivamente lievissimo, può essere riassorbito nella fattispecie dalla clausola del disciplinare in punto di revisione prezzi, in primo luogo perché quest'ultima, in via generale, assolve allo scopo di riequilibrare il corrispettivo mettendo al riparo la stazione appaltante e l'appaltatore dai soli aumenti sopravvenuti nel corso della durata dell'appalto. In secondo luogo, perché, in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi l'operatività della revisione prezzi per riallineare i mini retributivi - comunque da escludere - la clausola della lex specialis lascia comunque scoperto il primo anno (cfr. “A decorrere dalla seconda annualità”).