L'omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in gara non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 98, in cui rileva il dolo specifico. Ne segue che, in mancanza del dolo specifico, le patologie dichiarative non danno luogo, di per sé, all'esclusione, pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 98.
L'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione alle stesse del punteggio rientra, per giurisprudenza costante e consolidata, nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione Giudicatrice. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti.
In presenza di un appalto di servizi, l'omessa allegazione del progetto di riassorbimento del personale uscente, previsto dal disciplinare di gara quale allegato obbligatorio dell'offerta economica, rende legittima l'esclusione, trattandosi di un elemento necessario ed essenziale dell'offerta, la cui omissione non può essere sanata ex post ricorrendo al soccorso istruttorio.
In sede di verifica di congruità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni analitiche e documentate per tutte le voci di costo, non potendo supplire alla mancanza di elementi oggettivi e riscontrabili con mere dichiarazioni di sostenibilità o con il rinvio alla natura indeterminata dell'accordo quadro.
La valutazione della Stazione Appaltante deve estendersi persino ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. La Stazione Appaltante è legittimata a escludere l'offerta nel suo complesso qualora la carenza documentale renda inaffidabile e non sostenibile l'offerta stessa.
Il rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario di sottoscrivere il contratto alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in gara legittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. Se davvero il capitolato speciale fosse stato formulato in termini contraddittori e fuorvianti, tali da non mettere gli operatori economici nelle condizioni di formulare un'offerta congrua, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis di gara, censurando puntualmente le clausole ritenute ostative alla presentazione di un'offerta economicamente sostenibile
In un appalto di servizi che preveda, quale criterio premiale, l'offerta di migliorie consistenti nell'esecuzione di lavori, la qualificazione necessaria a eseguire detti lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione; la sua mancanza al momento dell'offerta non impone l'esclusione del concorrente né l'azzeramento del punteggio, bensì rileva al momento della stipula o dell'avvio dell'esecuzione, e non giustifica l'annullamento dell'intera procedura.