L'omesso inserimento nella lex specialis della clausola premiale per la certificazione della parità di genere ex art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 non impone l'annullamento della gara quando l'aggiudicataria è comunque in possesso della certificazione, poiché in tal caso è assicurato il rispetto sostanziale della parità di genere e sono soddisfatti i principi di legalità, buon andamento, conservazione degli atti e del risultato; inoltre l'operatore che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, era privo della certificazione difetta di interesse e legittimazione a censurare l'omissione, essendo il punteggio premiale fisso e automatico inidoneo ad alterare la graduatoria a suo favore.
Il giudizio positivo di congruità dell’offerta non esonera la stazione appaltante dallo svolgere un’istruttoria effettiva e adeguata sulle voci di costo maggiormente incidenti sulla sostenibilità economica dell’offerta. Qualora le anomalie e incongruenze dedotte dal concorrente dimostrino che la verifica sia stata svolta in modo approssimativo e superficiale con riferimento a una voce di costo rilevante, specie in presenza di un margine di utile particolarmente ridotto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell’attendibilità complessiva dell’offerta, ma deve disporre la rinnovazione del giudizio di congruità limitatamente ai profili non adeguatamente istruiti. Quando la lex specialis riferisce una certificazione al prodotto offerto e non all’operatore economico, non può essere richiesto al concorrente il possesso diretto della medesima certificazione, essendo sufficiente l’impegno a fornire prodotti certificati e dovendo il relativo rispetto essere verificato nella fase esecutiva attraverso il controllo dei lotti, delle etichette e della documentazione di tracciabilità. Non è consentita un’interpretazione estensiva delle clausole di gara che introduca requisiti non espressamente previsti, in assenza di un’obiettiva incertezza del loro significato letterale.
L'omessa previsione nella lex specialis della clausola premiale per la parità di genere ex art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 non impone l'annullamento della gara qualora l'aggiudicatario sia comunque in possesso della certificazione di parità, restando così garantito il fine di legalità sotteso alla norma in coerenza con i principi di buon andamento, conservazione degli atti e del risultato; difetta inoltre di interesse alla riedizione della gara l'operatore che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, era privo della medesima certificazione. Il giudizio positivo di congruità dell’offerta, pur caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica e non soggetto a un particolare onere motivazionale, deve essere preceduto da un’istruttoria adeguata e puntuale sulle voci di costo rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta. Qualora emergano specifiche anomalie e incongruenze idonee a dimostrare che la verifica di una voce economicamente significativa sia stata svolta in modo approssimativo e superficiale, tanto più in presenza di un margine di utile particolarmente ridotto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione della complessiva attendibilità dell’offerta, ma deve disporre la rinnovazione del giudizio di congruità con riferimento alla voce di costo non adeguatamente scrutinata.
Nelle procedure aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, nelle quali la lex specialis richieda la presentazione della sola offerta economica e non anche di un’offerta tecnica, l’operatore economico che, con la domanda di partecipazione, abbia dichiarato di accettare senza condizioni tutte le prescrizioni della documentazione di gara deve ritenersi vincolato anche al rispetto delle condizioni tecniche minime relative all’esecuzione della prestazione. Ne consegue che non può desumersi dalla sola struttura dei costi indicata ai fini della verifica di anomalia una deroga alle prescrizioni tecniche minime tale da determinare l’esclusione, in assenza di una specifica ed inequivoca manifestazione dell’intenzione di discostarsene. Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito alla stazione appaltante richiedere chiarimenti e giustificazioni circa le modalità di determinazione dei costi, purché tali interlocuzioni non comportino una modifica dell’offerta economica presentata. Non ricorre una modifica postuma dell’offerta quando, all’esito dei chiarimenti, rimanga immutato il ribasso percentuale formulato in gara e le giustificazioni siano dirette esclusivamente a dimostrare la sostenibilità e la congruità dell’offerta.
La verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un adempimento obbligatorio della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la verifica di anomalia dell’offerta. A tal fine non è sufficiente constatare che il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario sia superiore a quello stimato dalla stazione appaltante o sia in linea con quello indicato dagli altri concorrenti, dovendo la congruità essere verificata con specifico riferimento al modello organizzativo dell’offerente, al numero e alle qualifiche dei lavoratori impiegati, alle ore di lavoro previste, al CCNL applicato e ai relativi minimi retributivi. La mera presenza, nell’organo amministrativo di una società stabilita in uno Stato membro, di amministratori aventi cittadinanza russa non determina di per sé l’applicazione del divieto di aggiudicazione previsto dall’art. 5 duodecies del Regolamento UE n. 833/2014. La stazione appaltante deve invece verificare, sulla base di tutte le circostanze giuridiche e fattuali rilevanti, l’eventuale sussistenza di un controllo di fatto dell’impresa da parte del soggetto russo e, ove questo sussista, il rischio plausibile che i fondi derivanti dall’appalto possano essere dirottati verso l’economia russa. Quando la lex specialis commina l’esclusione per la mancata produzione di determinati documenti costitutivi dell’offerta tecnica, la presenza di tali documenti impedisce l’esclusione del concorrente anche qualora essi risultino incompleti rispetto ad alcuni elementi oggetto dei criteri di valutazione. Le eventuali carenze del contenuto rilevano, in tal caso, sul diverso piano dell’attribuzione del punteggio, rimessa alla valutazione discrezionale della commissione, e non su quello dell’ammissibilità dell’offerta.
Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 il contraddittorio è articolato in una sola richiesta istruttoria con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, il quale ha funzione acceleratoria coerente con il principio del risultato; consentire la produzione dei giustificativi oltre tale termine ne vanificherebbe la funzione, e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale con data certa, in mancanza del quale essa coincide con l'aggiudicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato