Il principio di segretezza dell’offerta economica postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, con la conseguenza che la stazione appaltante non può esaminare gli elementi economici prima del completamento della valutazione tecnica. Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici solo se resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio, purché siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. L’inserimento nell’offerta tecnica di un documento contenente l’indicazione esplicita della percentuale di ribasso offerta rispetto al canone annuale di investimento costituisce violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sanzionata a pena di esclusione dalle norme del disciplinare di gara. In presenza della violazione di un preciso divieto previsto dal disciplinare di gara e sanzionato con l’espressa previsione di esclusione, non è consentito alla Commissione esaminatrice di verificare l’incidenza concreta di tale violazione sulla valutazione dell’offerta. Il provvedimento di esclusione per violazione del divieto di commistione non contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo applicazione di una espressa previsione di esclusione prevista dalla legge di gara, conforme ai principi generali della materia.
Il concorrente non è obbligato a quantificare specificamente il costo della manodopera relativo al personale aggiuntivo il cui impiego sia meramente eventuale. L'impegno ad attuare la clausola sociale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 può essere assunto in forma libera, senza formule sacramentali, essendo sufficiente un progetto di riassorbimento che garantisca stabilità occupazionale e tutele del CCNL. La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, espressione di ampia discrezionalità della commissione, sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.
È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti incongrua con riferimento alla stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, ove tali oneri, anche a seguito dei chiarimenti resi, risultino palesemente inadeguati rispetto ai parametri convenzionali elaborati da ITACA e INAIL, con motivazione analitica delle singole voci.
Nel giudizio di verifica dell'anomalia relativo ad appalti ad alta intensità di manodopera soggetti a clausola sociale, l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull'attendibilità dell'offerta riguardi voci di costo di rilevanza tale da rendere inaffidabile e insostenibile l'offerta nel suo complesso.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, l’iscrizione camerale non deve necessariamente riferirsi a un’attività perfettamente coincidente con l’oggetto dell’appalto, dovendo la stazione appaltante accertare, secondo un criterio complessivo e non atomistico, la coerenza tra le attività risultanti dal certificato camerale e le prestazioni oggetto dell’affidamento. I codici ATECO hanno infatti finalità essenzialmente statistiche e non certificano l’attività concretamente svolta dall’impresa; possono pertanto concorrere alla dimostrazione del requisito anche le attività secondarie, purché l’operatore economico risulti effettivamente operante nel settore economico cui appartiene l’appalto. Una diversa interpretazione, fondata sulla perfetta sovrapponibilità tra iscrizione camerale e oggetto della gara, determinerebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Qualora la lex specialis preveda che il requisito di capacità tecnica debba essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ferma restando la necessità che ciascun esecutore possieda i requisiti relativi alla prestazione che si è impegnato a realizzare, occorre distinguere il requisito di partecipazione, che deve sussistere in capo al raggruppamento al momento della presentazione dell’offerta, dal requisito di esecuzione, la cui verifica può essere effettuata in un momento successivo e comunque prima della stipulazione del contratto. La produzione in giudizio della documentazione attestante il possesso di quest’ultimo non integra, pertanto, soccorso istruttorio processuale quando la relativa verifica sia stata già positivamente svolta dalla stazione appaltante nella fase esecutiva. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica l’ammontare complessivo degli oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non richiede l’esposizione analitica delle singole componenti di costo. La diversa questione della congruità dell’importo dichiarato attiene alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e non determina, di per sé, l’obbligo di attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, che ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 presuppone la presenza di specifici elementi sintomatici della possibile anomalia dell’offerta.
In caso di subappalto non qualificatorio, la nullità prevista dall’art. 119, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 ha natura contrattuale e riguarda l’accordo tra appaltatore e subappaltatore, non costituendo causa di esclusione dalla gara del concorrente che abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni della categoria prevalente in misura eccedente il limite consentito. Quando l’operatore economico possiede autonomamente i requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni, la dichiarazione di subappalto facoltativo non attiene ai requisiti di partecipazione né costituisce elemento essenziale dell’offerta e può pertanto essere corretta mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La presenza di DURC regolari senza soluzione di continuità nell’intero periodo rilevante è sufficiente ad attestare il possesso continuativo del requisito di regolarità contributiva. La stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle risultanze del DURC e non può sostituire proprie valutazioni a quelle dell’ente previdenziale; conseguentemente, la presenza di DURC regolari esclude la sussistenza di una grave violazione contributiva, sia definitivamente sia non definitivamente accertata, e preclude l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.