Principio di diritto

In presenza di un'operazione di affitto di ramo d'azienda, qualora i rapporti tra affittante e affittuaria evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione anche in capo all'affittante; ove quest'ultimo sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, opera nei confronti dell'affittuaria la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda: chi si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione alle gare risente, sullo stesso piano, delle sue eventuali responsabilità. La presunzione di continuità è superabile soltanto mediante la prova — il cui onere incombe sull'affittuaria — di una completa cesura tra le due gestioni, da fornire attraverso elementi concreti e documentati, senza che sia sufficiente la mera enunciazione della discontinuità. A tal fine gli operatori economici sono tenuti a un dovere di dichiarazione completa (clare loqui) di ogni fatto astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, senza operare filtri valutativi autonomi, al fine di consentire alla stazione appaltante di esercitare le valutazioni di propria competenza: la violazione di tale obbligo, sancito dall'art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023, legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 98, comma 4, del medesimo decreto.

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Principio di diritto

Omessa dichiarazione di decadenza da precedente aggiudicazione: grave illecito professionale per omissione informativa L'omessa dichiarazione, in sede di domanda di partecipazione, della decadenza da un'aggiudicazione di servizio analogo disposta nell'anno precedente per grave inadempienza professionale — definitivamente accertata in sede giurisdizionale — integra la fattispecie del grave illecito professionale di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, riconducibile all'art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito la condotta di chi abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Non spetta all'operatore economico alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare: sussiste un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione, funzionale a consentire alla stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza. L'omissione lede in radice la possibilità di effettuare tale valutazione, viziando irrimediabilmente l'ammissione alla gara del concorrente.

Vincolo di aggiudicazione e collegamento societario Il mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali - soci, procuratori, amministratori - tra concorrenti distinti non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili di accordi collusivi e di influenza reciproca sulle rispettive offerte. La riconduzione a una medesima realtà imprenditoriale, ai fini dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione o della verifica sull'unicità del centro decisionale, deve sempre essere valutata in applicazione dell'interpretazione letterale e sistematica della specifica clausola della lex specialis che impone il vincolo La clausola della lex specialis che disciplina il vincolo di aggiudicazione - fissando il numero massimo di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente - ha natura immediatamente lesiva per l'operatore che ritenga tale limite irrazionale o pregiudizievole per la propria posizione di mercato. La censura volta a contestare tale clausola è irricevibile se non proposta con l'impugnazione immediata del bando o degli atti equivalenti di indizione della gara, non potendo essere fatta valere per la prima volta con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.

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Principio di diritto

L'interdittiva antimafia preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la p.a., agendo come un'incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti.

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Sentenza di patteggiamento e rating di legalità L'art. 445, comma 1 ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), vieta l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna negli ambiti extrapenali, ma non impone all'ordinamento una totale indifferenza rispetto ad essa. Il regolamento AGCM in materia di rating di legalità che annoveri la sentenza di patteggiamento tra le cause ostative al rilascio del rating non viola tale disposizione, in quanto non crea alcuna equiparazione tra i due provvedimenti: la sentenza di patteggiamento viene valorizzata in forza di un autonomo rilievo quale fatto processuale indicativo di un deficit di affidabilità dell'impresa, al pari di altri provvedimenti penali - richiesta di rinvio a giudizio, misure cautelari personali o reali - che parimenti non implicano un pieno accertamento del fatto di reato. La ratio che governa il rilascio del rating non si fonda sulla equiparazione tra tipologie di provvedimenti penali, bensì sull'autonoma rilevanza che tali provvedimenti assumono ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa. Rating di legalità e cause ostative alla partecipazione alle gare: diversità di ratio e inconferenza del raffronto Il raffronto tra la disciplina del rating di legalità e quella in materia di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 36/2023 è inappropriato, attesa la diversità di ratio dei due istituti: il rating è volto a riconoscere una premialità alle imprese valutate come particolarmente integre e affidabili, mentre le cause di esclusione dalle gare mirano ad estromettere soggetti sicuramente inaffidabili. Ne consegue che non è irragionevole, né sproporzionato, prevedere per il rilascio del rating requisiti più stringenti rispetto a quelli richiesti per la mera ammissione alla procedura di gara, e che l'applicazione di una sola sanzione pecuniaria in sede penale non costituisce elemento idoneo ad escludere l'operatività della causa ostativa.

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Nel caso in cui la lex specialis stabilisca in maniera puntuale che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici debbano essere eseguiti tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale, la piattaforma costituisce il canale ordinario e tipico di comunicazione, mentre il ricorso al domicilio digitale riveste carattere meramente sussidiario. In tale circostanza, nel caso in cui l'operatore economico transfrontaliero non abbia eletto alcun domicilio digitale qualificato ai sensi del regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), avvalendosi invece della diversa opzione prevista dalla lex specialis, avendo dichiarato di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, autorizzando la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. n. 36/2023 tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale ne consegue che la ricorrente ha inequivocabilmente individuato la piattaforma quale luogo esclusivo e primario di elezione del proprio domicilio digitale. In tale contesto, la mera indicazione della PEC del difensore, inserita nel modulo di partecipazione nella parte relativa ai dati societari, unitamente a un indirizzo mail non certificato, non può quindi essere interpretata come una deroga individuale alle modalità di comunicazione stabilite dalla lex specialis, la quale vincola parimenti amministrazione e concorrenti, né può superare la chiara manifestazione di volontà della stessa parte di ricevere le comunicazioni attraverso la piattaforma. Tale elezione, qualora previsto dalla lex specialis, si riverbera inoltre sulle modalità di esperimento del soccorso istruttorio, potendo l'operatore economico in tal caso ricevere le comunicazioni con tali modalità e produrre la documentazione richiesta nelle apposite sezioni del portale indicate dalla Stazione Appaltante.

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L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha carattere generale e indiscriminato, ma concerne esclusivamente i fatti e i provvedimenti suscettibili di integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del medesimo Codice. L’omissione della comunicazione o la sua non veridicità non costituisce, di per sé, autonoma causa di esclusione, potendo assumere rilievo ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), soltanto qualora l’operatore economico abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti concretamente suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Ove sia priva di tale attitudine decettiva, l’informazione omessa o fuorviante non integra ex se un grave illecito professionale, ma può rilevare unicamente ai fini della valutazione della gravità di un diverso illecito riconducibile alle ulteriori fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3.

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