Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo e la quota di partecipazione o di esecuzione dalla stessa assunta. In assenza di un’espressa previsione della lex specialis che imponga il possesso pro quota o pro parte dei requisiti speciali, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che il singolo esecutore disponga degli specifici requisiti prescritti per la particolare prestazione affidatagli. La clausola del disciplinare che si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 68, comma 11, senza stabilire una misura minima di qualificazione in capo ai singoli raggruppati, non è sufficiente a introdurre una regola di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.
Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza
È inammissibile il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice amministrativo di primo grado avverso atti adottati dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, qualora i medesimi atti siano già stati contestualmente impugnati dalle stesse parti, mediante censure sostanzialmente identiche, nel pendente giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al Consiglio di Stato, con domanda di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. In tale ipotesi, la domanda di nullità proposta davanti al giudice dell’ottemperanza presenta carattere necessariamente pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento, poiché il suo eventuale accoglimento costituisce un fatto impeditivo o estintivo della pronuncia richiesta nella causa dipendente; spetta, pertanto, al giudice naturale dell’esecuzione stabilire se e in quale misura l’Amministrazione abbia correttamente adempiuto al vincolo conformativo derivante dal giudicato.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali, la qualifica di impresa a prevalente carattere giovanile richiede che proprietà e controllo siano detenuti in prevalenza da soggetti infra-trentacinquenni, requisito non integrato dalla partecipazione paritaria al 50%. Parimenti, il punteggio per la parità di genere presuppone una certificazione validamente rilasciata sulla base dei parametri UNI/PdR 125:2022 e può essere disconosciuto, anche incidenter tantum, qualora risulti in concreto insussistente il possesso dei relativi requisiti sostanziali. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando la decurtazione dei punteggi indebitamente attribuiti determini il superamento della prova di resistenza.
Le spiegazioni fornite dall’aggiudicatario soltanto nel corso del giudizio, in ordine alle modalità di organizzazione del servizio e all’imputazione delle relative voci di costo, non possono supplire all’omessa istruttoria della stazione appaltante, qualora tali elementi non siano stati sottoposti al RUP e non abbiano formato oggetto del relativo apprezzamento tecnico. Il giudice amministrativo non può fondare il rigetto delle censure su elementi sopravvenuti al procedimento, né può sostituirsi alla stazione appaltante verificando direttamente la coerenza tra offerta tecnica, modello organizzativo e struttura dei costi indicata nel PEF. L’omesso approfondimento, nel procedimento di verifica, delle figure professionali da impiegare, del relativo regime contrattuale e della collocazione dei corrispondenti costi nel piano economico-finanziario non consente di ritenere immediatamente integrata la causa di esclusione prevista dall’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 per violazione dei minimi salariali. La clausola sociale non comporta l’assunzione automatica, generalizzata e indiscriminata di tutto il personale impiegato dal gestore uscente, né impone al subentrante di riprodurre il precedente modello organizzativo. L’obbligo di riassorbimento deve essere applicato in modo elastico, contemperando la tutela occupazionale con la libertà di iniziativa economica e con il potere dell’impresa di organizzare autonomamente il servizio
L'offerta tecnica che, a fronte delle prescrizioni della lex specialis richiedenti chiarezza, esaustività e coerenza del progetto organizzativo (piano di trasporto esteso a tutte le località di svolgimento del servizio), ometta di ricomprendere alcune strutture destinatarie del servizio è incompleta e, come tale, inammissibile. Il rigetto della censura relativa a tale statuizione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante.