Alla luce del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, le Instructions for Use (IFU) costituiscono la fonte primaria per individuare i limiti operativi e di sicurezza del dispositivo medico. Pertanto, la Commissione deve attribuire prevalenza al manuale d’uso - in quanto documento che definisce le caratteristiche certificate, i limiti di sicurezza e le prestazioni del dispositivo, non derogabili in sede di gara - rispetto alla scheda tecnica predisposta dall’operatore economico, che non può estendere o modificare tali limiti. In caso di difformità, non risulta applicabile il soccorso istruttorio, afferendo la materia a requisiti minimi dell'offerta.
La volontà di ricorrere al subappalto in relazione a tutte le lavorazioni “consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023” non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario, nei casi in cui esso trovi applicazione, dal momento che il il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.
La previsione della lex specialis che richieda la presenza di figure professionali per l'espletamento del servizio, con rinvio all'art. 113 d.lgs. n. 36/2023 e alla fase esecutiva del contratto, configura un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione. Ne consegue che l'operatore economico è tenuto in sede di offerta a dichiarare l'impegno ad eseguire il contratto ricorrendo a tali figure, senza necessità di indicarne nominativi, curricula o descrizioni analitiche a pena di esclusione.
La richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica deve essere supportata da una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente sulla sussistenza di informazioni e di dati circostanziati di oggettiva segretezza tecnica e commerciale, in grado di procurare un vantaggio competitivo nel mercato; in caso di motivazione assente o carente, ovvero di mancata circoscrizione dei dati e delle informazioni di cui si chiede l’oscuramento, il principio di trasparenza e di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica è da ritenersi prevalente, specie ove le parti oscurate siano state oggetto di puntuale analisi e di valutazione da parte della commissione giudicatrice. In tale ipotesi, la piena conoscenza dei contenuti dell'offerta aggiudicataria è preordinata alla verifica della correttezza e della legittimità dell'operato dell'organo in sede di valutazione, anche al fine di ricorrere - eventualmente - all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi.
L'omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in gara non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 98, in cui rileva il dolo specifico. Ne segue che, in mancanza del dolo specifico, le patologie dichiarative non danno luogo, di per sé, all'esclusione, pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 98.
L'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione alle stesse del punteggio rientra, per giurisprudenza costante e consolidata, nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione Giudicatrice. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti.