L'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione alle stesse del punteggio rientra, per giurisprudenza costante e consolidata, nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione Giudicatrice. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti.
Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario rappresenta un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti dell'offerta. Spetta, dunque, alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale, essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e di trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.
In presenza di un appalto di servizi, l'omessa allegazione del progetto di riassorbimento del personale uscente, previsto dal disciplinare di gara quale allegato obbligatorio dell'offerta economica, rende legittima l'esclusione, trattandosi di un elemento necessario ed essenziale dell'offerta, la cui omissione non può essere sanata ex post ricorrendo al soccorso istruttorio.
In sede di verifica di congruità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni analitiche e documentate per tutte le voci di costo, non potendo supplire alla mancanza di elementi oggettivi e riscontrabili con mere dichiarazioni di sostenibilità o con il rinvio alla natura indeterminata dell'accordo quadro.
La valutazione della Stazione Appaltante deve estendersi persino ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. La Stazione Appaltante è legittimata a escludere l'offerta nel suo complesso qualora la carenza documentale renda inaffidabile e non sostenibile l'offerta stessa.
In caso di subappalto facoltativo, l'erronea indicazione della quota percentuale da subappaltare non presenta gli ineludibili tratti dell’evidenza e della riconoscibilità ictu oculi, propri dell'errore materiale, non potendo tale errore essere percepito e rilevato immediatamente dal contesto dell'atto stesso. L'unico effetto ascrivibile all'insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che diventa inefficace, atteso che l'errore vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione alla procedura di gara.
Il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti all'oggetto del contratto deve essere valutato in relazione all'effettiva corrispondenza tra le attività risultanti dalla visura camerale e le prestazioni richieste dalla lex specialis; l'iscrizione presso il Registro delle Imprese assolve, infatti, all’esigenza di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità che deve essere coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento.