Principio di diritto

Nelle procedure aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, nelle quali la lex specialis richieda la presentazione della sola offerta economica e non anche di un’offerta tecnica, l’operatore economico che, con la domanda di partecipazione, abbia dichiarato di accettare senza condizioni tutte le prescrizioni della documentazione di gara deve ritenersi vincolato anche al rispetto delle condizioni tecniche minime relative all’esecuzione della prestazione. Ne consegue che non può desumersi dalla sola struttura dei costi indicata ai fini della verifica di anomalia una deroga alle prescrizioni tecniche minime tale da determinare l’esclusione, in assenza di una specifica ed inequivoca manifestazione dell’intenzione di discostarsene. Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito alla stazione appaltante richiedere chiarimenti e giustificazioni circa le modalità di determinazione dei costi, purché tali interlocuzioni non comportino una modifica dell’offerta economica presentata. Non ricorre una modifica postuma dell’offerta quando, all’esito dei chiarimenti, rimanga immutato il ribasso percentuale formulato in gara e le giustificazioni siano dirette esclusivamente a dimostrare la sostenibilità e la congruità dell’offerta.

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Principio di diritto

La verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un adempimento obbligatorio della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la verifica di anomalia dell’offerta. A tal fine non è sufficiente constatare che il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario sia superiore a quello stimato dalla stazione appaltante o sia in linea con quello indicato dagli altri concorrenti, dovendo la congruità essere verificata con specifico riferimento al modello organizzativo dell’offerente, al numero e alle qualifiche dei lavoratori impiegati, alle ore di lavoro previste, al CCNL applicato e ai relativi minimi retributivi. La mera presenza, nell’organo amministrativo di una società stabilita in uno Stato membro, di amministratori aventi cittadinanza russa non determina di per sé l’applicazione del divieto di aggiudicazione previsto dall’art. 5 duodecies del Regolamento UE n. 833/2014. La stazione appaltante deve invece verificare, sulla base di tutte le circostanze giuridiche e fattuali rilevanti, l’eventuale sussistenza di un controllo di fatto dell’impresa da parte del soggetto russo e, ove questo sussista, il rischio plausibile che i fondi derivanti dall’appalto possano essere dirottati verso l’economia russa. Quando la lex specialis commina l’esclusione per la mancata produzione di determinati documenti costitutivi dell’offerta tecnica, la presenza di tali documenti impedisce l’esclusione del concorrente anche qualora essi risultino incompleti rispetto ad alcuni elementi oggetto dei criteri di valutazione. Le eventuali carenze del contenuto rilevano, in tal caso, sul diverso piano dell’attribuzione del punteggio, rimessa alla valutazione discrezionale della commissione, e non su quello dell’ammissibilità dell’offerta.

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Principio di diritto

L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha ad oggetto tutti i costi del personale effettivamente necessari all’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto e, nel caso di un contratto misto, non può essere limitato alla sola prestazione principale o a una parte delle attività oggetto dell’affidamento. Tale obbligo, avente natura imperativa e funzionale alla tutela delle condizioni di lavoro e alla verifica della sostenibilità dell’offerta, opera anche in presenza di una lex specialis lacunosa o di una stima della stazione appaltante riferita soltanto ad alcune delle prestazioni, mediante eterointegrazione della disciplina di gara. L’omessa considerazione dei costi del personale necessario all’esecuzione di una parte delle prestazioni determina una sottostima dei costi della manodopera e costituisce un elemento significativo ai fini della verifica della complessiva sostenibilità dell’offerta, che deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023. È, inoltre, illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attivazione della verifica di anomalia esclusivamente al ribasso del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, poiché tale costo rappresenta soltanto uno degli elementi rilevanti nel giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e non può essere assunto quale criterio esclusivo di verifica. La valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico presuppone che la stazione appaltante disponga di una conoscenza completa e adeguata dei fatti potenzialmente incidenti sulla sua integrità e affidabilità professionale. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria, il giudizio positivo sull’efficacia delle misure di self-cleaning fondato esclusivamente sulla comunicazione dell’operatore economico, qualora questa rappresenti solo parzialmente le vicende oggetto di un procedimento penale e ometta elementi essenziali, quali l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti apicali e il contenuto delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria. Le misure organizzative adottate dall’impresa possono essere apprezzate ai fini del ripristino dell’affidabilità soltanto dopo che la stazione appaltante abbia acquisito gli elementi necessari per valutare concretamente la gravità dei fatti cui esse intendono porre rimedio

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Principio di diritto

Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici a quelli descritti dalla lex specialis soltanto quando essi risultino sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le esigenze perseguite dalla stazione appaltante, ma non può essere invocato per superare la mancanza di requisiti tecnici minimi aventi carattere essenziale e strutturale, la cui assenza configura un aliud pro alio. La qualificazione di un requisito minimo come strutturale o funzionale deve essere effettuata avendo riguardo alla disciplina di gara e, in particolare, all’eventuale esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare. Ove tali finalità non siano indicate e la caratteristica sia prescritta espressamente come requisito minimo necessario, l’offerta che ne sia priva deve essere esclusa e non può essere resa conforme mediante l’applicazione del principio di equivalenza.

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Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 il contraddittorio è articolato in una sola richiesta istruttoria con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, il quale ha funzione acceleratoria coerente con il principio del risultato; consentire la produzione dei giustificativi oltre tale termine ne vanificherebbe la funzione, e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale con data certa, in mancanza del quale essa coincide con l'aggiudicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato

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Principio di diritto

Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.

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