L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale.
In situazioni in cui, per converso, manchi tale certezza e persista un margine di ambiguità riguardo alla portata effettiva delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis. In tale contesto, il principio di equivalenza di matrice eurounitaria attribuisce la possibilità alla Stazione Appaltante di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ancorché difformi da quelle indicate nella lex specialis, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione.
In merito a tale principio, la giurisprudenza ha operato una distinzione tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni. In relazione a questi ultimi, l’orientamento più recente ha ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste.
Le valutazioni della commissione giudicatrice sull'offerta tecnica, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell'errore di fatto. Non è consentito al giudice sostituirsi alla stazione appaltante nel rinnovare il confronto tecnico tra le offerte o nel valorizzare, in via esclusiva, singoli elementi quantitativi; il mero dissenso sul punteggio attribuito non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della valutazione.
L'equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica di fatto delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro.
La voce retributiva "superminimo", in quanto elemento individuale, configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell'ambito del giudizio di equivalenza.
Le condizioni (normative ed economiche) previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile, che non può essere oggetto di differenziale competitivo
L'accettazione della lex specialis, al momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente, non implica ex se la formale assunzione dell'atto d'obbligo che assicuri la disponibilità dei ricambi sull'intero territorio nazionale per un periodo non inferiore a 15 anni.
Tale atto d'obbligo deve essere esplicito, affinché non vi siano dubbi sull'adempimento nella fase di esecuzione. Ne consegue la legittimità dell'operato della Commissione di gara, la quale ha accertato che la ricorrente aveva omesso di presentare l'atto d'obbligo espressamente richiesto dalla lex specialis.
Invero, nessuna violazione del principio di tassatività della clausola di esclusione può essere ravvisata, tenuto conto che la mancata produzione di un documento che costituisce parte integrante dell'offerta tecnica non afferisce, in alcun modo, ai requisiti di partecipazione, ma rileva la mancanza di conformità dell'offerta tecnica con le statuizioni del Capitolato, da cui consegue l'estromissione del concorrente dalla procedura di gara. Non è neppure possibile arrivare a sanare, attraverso il soccorso istruttorio, la completa assenza di un documento richiesto ai concorrenti a pena di esclusione in sede di offerta, rappresentando una carenza a cui il principio di par condicio competitorum impedisce che si possa rimediare in fase postuma. Il ricorso al soccorso istruttorio non può confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade, quindi, sull'operatore economico la responsabilità di non avere trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione .
Nell’ambito di un appalto di servizi, la seconda classificata impugna l'aggiudicazione contestando, tra l’altro, la difformità dell'offerta tecnica dell’aggiudicataria; il mancato possesso del requisito di capacità tecnica per carenza di servizi analoghi; il Piano di Lavoro e il Piano Operativo di Dettaglio approvati in fase esecutiva, contestando una modifica sostanziale dell'offerta.
Quanto alla conformità dell'offerta, il Consiglio di Stato ribadisce che negli appalti di servizi le caratteristiche tecniche minime non vincolano nel quomodo ma solo quoad effectum, con la conseguenza che l'offerta è conforme alla lex specialis se capace di conseguire il fine dell'affidamento, indipendentemente dalla soluzione strumentale adottata. Tanto più che, nel caso di specie, la clausola del capitolato qualificava espressamente come "indicative" le prescrizioni tecniche relative ai requisiti strumentali, con salvezza del principio di equivalenza. Quanto ai servizi analoghi, i Giudici confermano l'interpretazione ampia dell'analogia, valorizzando la funzione pro-concorrenziale dell'istituto in quanto il requisito mira all'affidabilità professionale e non alla creazione di riserve di mercato. In relazione ai motivi aggiunti, il Consiglio di Stato dichiara il difetto di giurisdizione in quanto il Piano di Lavoro e il Piano Operativo di Dettaglio, adottati dopo l'avvio dell'esecuzione in urgenza ex art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023, appartengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, devoluta al giudice ordinario, mentre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è riconosciuta in tale ambito quando la domanda risulta finalizzata a far valere l'obbligo di indire una nuova gara. .
Nell’ambito di una procedura multi-lotto per la fornitura di un principio attivo farmaceutico alle aziende sanitarie del territorio, ammettendo tra i prodotti offribili, accanto ai farmaci con AIC italiana ed estera, anche i preparati magistrali. Il contesto è quello della sopravvenuta revoca delle registrazioni che consentivano la commercializzazione del principio attivo come presidio medico-chirurgico e della accertata scarsità del prodotto sul mercato italiano. L'unico operatore titolare di AIC italiana per il medesimo principio attivo impugna la lex specialis e i successivi provvedimenti di aggiudicazione, contestando la violazione del Codice dei Medicinali (d.lgs. 219/2006), l'impossibilità di comparare prodotti eterogenei con il criterio del minor prezzo e la non conformità dei preparati magistrali alle Linee guida nazionali e internazionali.
Il TAR rigetta il ricorso ribadendo l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dell'oggetto dell'appalto, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, e ritiene legittima la scelta di includere i preparati magistrali in un contesto di accertata scarsità di mercato, per un arco temporale limitato a dodici mesi. L'inclusione è compatibile con il d.lgs. 219/2006 e con la sentenza CGUE del 19 marzo 2026 (causa C-589/24), che ha chiarito le condizioni cumulative per l'esenzione dalla Direttiva 2001/83/CE.
I giudici, incidentalmente, affermano altresì che le eventuali difformità nell'esecuzione non attengono alla fase di gara ma alla verifica di conformità demandata alla fase esecutiva e che il soccorso istruttorio è legittimamente utilizzabile per sanare carenze formali nella produzione del documento, trattandosi di profilo attinente alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all'offerta in senso stretto.