Principio di diritto

L'interdittiva antimafia preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la p.a., agendo come un'incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti.

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Sentenza di patteggiamento e rating di legalità L'art. 445, comma 1 ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), vieta l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna negli ambiti extrapenali, ma non impone all'ordinamento una totale indifferenza rispetto ad essa. Il regolamento AGCM in materia di rating di legalità che annoveri la sentenza di patteggiamento tra le cause ostative al rilascio del rating non viola tale disposizione, in quanto non crea alcuna equiparazione tra i due provvedimenti: la sentenza di patteggiamento viene valorizzata in forza di un autonomo rilievo quale fatto processuale indicativo di un deficit di affidabilità dell'impresa, al pari di altri provvedimenti penali - richiesta di rinvio a giudizio, misure cautelari personali o reali - che parimenti non implicano un pieno accertamento del fatto di reato. La ratio che governa il rilascio del rating non si fonda sulla equiparazione tra tipologie di provvedimenti penali, bensì sull'autonoma rilevanza che tali provvedimenti assumono ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa. Rating di legalità e cause ostative alla partecipazione alle gare: diversità di ratio e inconferenza del raffronto Il raffronto tra la disciplina del rating di legalità e quella in materia di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 36/2023 è inappropriato, attesa la diversità di ratio dei due istituti: il rating è volto a riconoscere una premialità alle imprese valutate come particolarmente integre e affidabili, mentre le cause di esclusione dalle gare mirano ad estromettere soggetti sicuramente inaffidabili. Ne consegue che non è irragionevole, né sproporzionato, prevedere per il rilascio del rating requisiti più stringenti rispetto a quelli richiesti per la mera ammissione alla procedura di gara, e che l'applicazione di una sola sanzione pecuniaria in sede penale non costituisce elemento idoneo ad escludere l'operatività della causa ostativa.

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L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha carattere generale e indiscriminato, ma concerne esclusivamente i fatti e i provvedimenti suscettibili di integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del medesimo Codice. L’omissione della comunicazione o la sua non veridicità non costituisce, di per sé, autonoma causa di esclusione, potendo assumere rilievo ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), soltanto qualora l’operatore economico abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti concretamente suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Ove sia priva di tale attitudine decettiva, l’informazione omessa o fuorviante non integra ex se un grave illecito professionale, ma può rilevare unicamente ai fini della valutazione della gravità di un diverso illecito riconducibile alle ulteriori fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3.

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Il carattere oggettivo dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, richiesto dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, non implica la necessaria previsione di punteggi quantitativi o tabellari. È pertanto legittima la lex specialis che preveda esclusivamente criteri qualitativi e punteggi discrezionali, purché essi siano previamente e sufficientemente predeterminati, pertinenti all’oggetto dell’appalto, trasparenti e idonei a rendere il giudizio della Commissione verificabile e non arbitrario.

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Nelle procedure aventi ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, la flessibilità propria di tale strumento opera nella fase esecutiva, consentendo alla stazione appaltante di modulare l’an e il quantum dei successivi affidamenti, ma non legittima la modifica, da parte dell’operatore economico, degli elementi quantitativi dell’offerta sui quali si è fondata la valutazione comparativa. È pertanto legittima l’esclusione del concorrente che, dopo avere indicato in gara una determinata capacità prestazionale, ne riduca significativamente la consistenza prima dell’aggiudicazione, qualora il dato quantitativo dichiarato incida sui punteggi tecnici, sull’organizzazione del servizio, sui costi della manodopera e della sicurezza e sull’importo complessivo dell’offerta. Una simile riduzione integra una modifica sostanziale dell’offerta tecnica ed economica, in violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, par condicio, trasparenza e concorrenza.

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Nel procedimento di verifica dell’anomalia, la sostenibilità dell’offerta deve essere valutata nel suo complesso, alla luce della concreta organizzazione aziendale, delle condizioni di mercato e delle capacità commerciali dell’operatore economico. Possono pertanto essere considerate, tra le componenti positive dell’offerta, anche marginalità derivanti da rebates indiretti, ancorché non immediatamente riferibili alla specifica commessa o alla medesima filiera del prodotto offerto, purché la loro esistenza sia documentata sulla base di una prassi commerciale consolidata, la relativa stima sia ragionevole e prudenziale e l’impresa ne abbia legittimamente disposto la destinazione a copertura dell’offerta. La circostanza che lo sconto offerto sia superiore a quello ordinariamente riconosciuto dal produttore al rivenditore non determina, di per sé, l’anomalia dell’offerta, ove la complessiva marginalità aziendale ne assicuri la remuneratività e la corretta esecuzione.

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