L'omessa separata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica non può essere sanzionata con l'esclusione quando la piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante non rende materialmente possibile tale inserimento; in tal caso il soccorso istruttorio è doveroso a tutela del legittimo affidamento del concorrente.
Il rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario di sottoscrivere il contratto alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in gara legittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. Se davvero il capitolato speciale fosse stato formulato in termini contraddittori e fuorvianti, tali da non mettere gli operatori economici nelle condizioni di formulare un'offerta congrua, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis di gara, censurando puntualmente le clausole ritenute ostative alla presentazione di un'offerta economicamente sostenibile
La revoca in autotutela di una procedura di gara è legittima quando la stazione appaltante, riesaminando i requisiti tecnico-professionali fissati nella lex specialis, li ritenga sovradimensionati e idonei a restringere eccessivamente la platea dei concorrenti. In tale contesto, l'intento di ampliare la partecipazione dei concorrenti posto a fondamento del provvedimento di revoca risulta ragionevole ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, volto a favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, non è contenuto entro predeterminati limiti temporali fissati a monte dal legislatore, per cui non è dirimente che la revoca sia intervenuta dopo cinque mesi dall’indizione della gara. Peraltro, essendo la revoca intervenuta nella fase di valutazione delle offerte ancor prima della attribuzione dei relativi punteggi dell'individuazione del miglior offerente ai fini della successiva aggiudicazione non risulta neppure maturato alcun particolare affidamento sull'aggiudicazione.