Principio di diritto

Il soccorso istruttorio processuale è ammesso solo quando il giudice verifichi che la Stazione Appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione durante il procedimento.

L’istituto mira ad attestare l’esistenza di requisiti preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio, purché non si sia in presenza di elementi integrativi attinenti all’offerta tecnica o a quella economica.

Ne discende che il soccorso istruttorio processuale è concepito in via residuale per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, non potendosi al contrario atteggiare ad una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documentazione di carattere nuovo e diverso rispetto a quella già regolarmente fornita nel corso della gara.

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Principio di diritto

La Commissione giudicatrice gode, per giurisprudenza consolidata, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta.

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Principio di diritto

In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria nell'ambito dei lavori, l'art. 65 d.lgs. 36/2023 non prevede alcuna disciplina per il caso in cui il consorzio stabile designi una o più imprese esecutrici per l’esecuzione di “una parte” dei lavori, eseguendo “in proprio” la restante parte. Per tali casi, il T.A.R., ha ritenuto che la nuova formulazione normativa della disposizione – volta a garantire il concreto possesso, da parte di chi esegua l’appalto, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante – pone in capo alla consorziata c.d. esecutrice l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante avvalimento formale, senza attribuirsi rilievo alla quota di lavori da eseguirsi in concreto. Deve quindi escludersi la possibilità di giovarsi di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, non essendo possibile che un soggetto non qualificato esegua la prestazione.

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Principio di diritto

Le difficoltà tecniche (malfunzionamento della piattaforma) riscontrate dalla stazione appaltante non possono esimere quest'ultima dal dovere di ostensione/messa a disposizione degli atti richiamati dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, potendo tale obbligo essere assolto anche tramite il semplice invio della documentazione di gara al domicilio digitale degli operatori economici, senza attendere la presentazione di un'apposita istanza in tal senso.

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Principio di diritto

Risulta ammissibile un ricorso volto a sindacare gli esiti della verifica di anomalia nei casi in cui la ricorrente abbia motivato con ampiezza le ragioni per le quali reputi che il cronoprogramma elaborato dall'aggiudicataria sia irrealistico e le soluzioni proposte per la riduzione della durata dei lavori siano irrealizzabili.

Tali argomentazioni sono infatti dirette a mettere in luce profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Stazione appaltante ed una eventuale statuizione di accoglimento si muoverebbe dunque nel perimetro del sindacato estrinseco c.d. “forte” del Giudice amministrativo. Inoltre, nel caso in cui la ricorrente evidenzi incongruenze ed errori dell'offerta dell'aggiudicataria di immediata evidenza e radicalità tali da minare la credibilità della complessiva offerta, è giustificabile la regressione del procedimento alla fase istruttoria ai fini di una nuova valutazione di anomalia.

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Qualora l'offerta lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, tale ambiguità non può essere sanata mediante soccorso istruttorio ex art. 101 co. 3 d.lgs. 36/2023, non potendo tale istituto sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. È pertanto legittima l'esclusione disposta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui il Piano Economico Finanziario (“PEF”) presenti alcuni profili di incongruenza rispetto all'Offerta economica in merito alla determinazione del canone concessorio - qualificato come imprescindibile dalla stessa documentazione di gara - in assenza di ulteriori elementi che consentano aliunde di determinare in modo immediato e inequivoco la volontà negoziale dell’offerente.

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