Nel giudizio con ricorso principale e incidentale entrambi escludenti va data priorità all'esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ai fini della qualificazione dell'impresa, la nomina del direttore tecnico anteriore all'indizione della gara, accompagnata dalle contestuali dimissioni del precedente direttore tecnico risultanti da atto scritto avente data certa, esclude la carenza del requisito tecnico-organizzativo.
La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche dimensionali indicate dalla lex specialis non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, dovendo la stazione appaltante verificare l’eventuale equivalenza funzionale della soluzione proposta. Ove sia accertato che il prodotto offerto, pur presentando caratteristiche dimensionali diverse da quelle richieste, assolve alle medesime funzioni, il principio di equivalenza deve trovare applicazione anche rispetto alle caratteristiche tecniche direttamente e proporzionalmente connesse a quelle già riconosciute equivalenti, non potendo la mera non conformità formale ad una specifica tecnica tradursi, di per sé, nell’inidoneità dell’offerta. È pertanto illegittima l’esclusione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali o quantitative previste dalla lex specialis, quando sia dimostrata l’equivalenza funzionale del prodotto offerto.
Ai fini della legittima composizione della commissione giudicatrice, l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza tuttavia imporre una corrispondenza formale tra il titolo di studio o professionale posseduto e la specifica tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né la necessaria presenza di determinate figure professionali. La competenza richiesta deve essere valutata con riferimento ad aree tematiche omogenee e può risultare anche dall’esperienza maturata nelle attività e negli incarichi precedentemente svolti. Pertanto, la censura relativa all’incompetenza dei commissari non può fondarsi sulla sola diversità del titolo professionale, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concreti errori, travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa riconducibili alla dedotta carenza di competenza.
La specifica tecnica che individua un determinato prodotto ha natura di clausola penalizzante e non immediatamente escludente, sicché non deve essere impugnata immediatamente, tanto più quando il giudizio di equivalenza è rimesso alla Commissione; il conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. 36/2023, in coerenza con il principio di fiducia, deve essere provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e riferirsi a interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza
Ai fini della legittimità dell'esclusione ex art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 occorre che la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia grave e debitamente accertata con qualunque mezzo adeguato, e che le misure di self cleaning eventualmente adottate dall'operatore siano ritenute insufficienti o intempestive all'esito di congrua istruttoria e di effettivo contraddittorio. La notifica del ricorso al secondo graduato non è necessaria quando, al momento della notifica, l'Amministrazione abbia soltanto avviato le verifiche sui requisiti senza alcuna aggiudicazione, non essendo sorta in capo ad esso una posizione giuridica qualificata e differenziata.