Ai sensi dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di bonifica dei siti. Il conseguimento dell'iscrizione ha una doppia valenza, in quanto, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, mentre, dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Con la conseguenza che, valendo tale iscrizione anche sul piano soggettivo della idoneità professionale, tale requisito non poteva essere in alcun modo oggetto di subappalto.
Risulta legittima l'annotazione nel casellario ANAC della segnalazione operata da una Stazione Appaltante a carico di un'impresa a seguito della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile nell’esecuzione delle opere, con abbandono del cantiere da parte dell’impresa anche qualora quest'utlima abbia proposto un’azione al fine di contestare la legittimità della penale irrogatale dalla stazione appaltante e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante. In tale circostanza, ANAC, esaminata copia dell'atto di citazione e della documentazione prodotta dall'impresa, ha legittimamente ritenuto non idonea tale azione a dimostrare con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.
Non è legittima una modalità di oscuramento dei dati sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, dovendo la medesima essere analitica e riferita a specifici e ben individuati elementi dell'offerta da ritenersi riservati. Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni. Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l'operato della stazione appaltante.
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può modificare in aumento i costi della manodopera indicati in offerta, pena la violazione del disposto di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Ne è possibile affermare che si tratterebbe di meri errori di calcolo, atteso che tra le modifiche apportate figura l'inserimento di una nuova voce di costo.
Deve essere consentito l'accesso ai documenti afferenti ai casellari giudiziali e alla certificazione denominata "Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato", atteso che l'accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese, dal momento che solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori controinteressati hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte.
In caso di discordanza tra un valore riportato nella scheda tecnica del prodotto allegata all'offerta e quello dichiarato in un diverso documento deputato all'indicazione delle caratteristiche tecniche (nel caso di specie: “Questionario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi”), prevale quest’ultimo, in quanto espressione dell'impegno negoziale assunto. La circostanza che una scheda tecnica di catalogo riporti un valore eccedente le soglie previste dalla lex specialis non determina, di per sé, la non conformità dell'offerta, ove il concorrente abbia dichiarato nel documento di gara un valore rientrante nei limiti prescritti e il produttore abbia confermato la disponibilità del bene nella configurazione effettivamente offerta. La stazione appaltante deve, pertanto, valutare la conformità dell'offerta sulla base delle dichiarazioni rese, purché risulti comprovata l'effettiva disponibilità commerciale del prodotto secondo le specifiche tecniche offerte in gara.