La richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica deve essere supportata da una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente sulla sussistenza di informazioni e di dati circostanziati di oggettiva segretezza tecnica e commerciale, in grado di procurare un vantaggio competitivo nel mercato; in caso di motivazione assente o carente, ovvero di mancata circoscrizione dei dati e delle informazioni di cui si chiede l’oscuramento, il principio di trasparenza e di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica è da ritenersi prevalente, specie ove le parti oscurate siano state oggetto di puntuale analisi e di valutazione da parte della commissione giudicatrice. In tale ipotesi, la piena conoscenza dei contenuti dell'offerta aggiudicataria è preordinata alla verifica della correttezza e della legittimità dell'operato dell'organo in sede di valutazione, anche al fine di ricorrere - eventualmente - all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi.
Risulta ammissibile un ricorso volto a sindacare gli esiti della verifica di anomalia nei casi in cui la ricorrente abbia motivato con ampiezza le ragioni per le quali reputi che il cronoprogramma elaborato dall'aggiudicataria sia irrealistico e le soluzioni proposte per la riduzione della durata dei lavori siano irrealizzabili.
Tali argomentazioni sono infatti dirette a mettere in luce profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Stazione appaltante ed una eventuale statuizione di accoglimento si muoverebbe dunque nel perimetro del sindacato estrinseco c.d. “forte” del Giudice amministrativo. Inoltre, nel caso in cui la ricorrente evidenzi incongruenze ed errori dell'offerta dell'aggiudicataria di immediata evidenza e radicalità tali da minare la credibilità della complessiva offerta, è giustificabile la regressione del procedimento alla fase istruttoria ai fini di una nuova valutazione di anomalia.
Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario rappresenta un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti dell'offerta. Spetta, dunque, alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale, essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e di trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.
Qualora l'offerta lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, tale ambiguità non può essere sanata mediante soccorso istruttorio ex art. 101 co. 3 d.lgs. 36/2023, non potendo tale istituto sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. È pertanto legittima l'esclusione disposta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui il Piano Economico Finanziario (“PEF”) presenti alcuni profili di incongruenza rispetto all'Offerta economica in merito alla determinazione del canone concessorio - qualificato come imprescindibile dalla stessa documentazione di gara - in assenza di ulteriori elementi che consentano aliunde di determinare in modo immediato e inequivoco la volontà negoziale dell’offerente.
Il rito cd. super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione anche nell'ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell'aggiudicazione di un appalto; in tal caso, il termine di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante decorre dalla data della conoscenza della statuizione limitativa dell'accesso.
Il soccorso istruttorio in senso stretto, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, legittima la stazione appaltante a richiedere chiarimenti volti a superare ambiguità dell'offerta e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, purché i chiarimenti resi non modifichino il contenuto dell'offerta stessa; la richiesta è legittima quando la difformità tra quanto dichiarato e le schede tecniche allegate è riconducibile a un'imprecisione documentale e non a una diversità sostanziale del prodotto offerto.