Principio di diritto

Priorità del ricorso principale sul ricorso incidentale Trova ulteriore conferma l’orientamento secondo il quale nell'ambito del rito appalti, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente deve essere risolto dando precedenza all'esame del gravame principale. L'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non può determinare l'improcedibilità del ricorso principale, in quanto il ricorrente principale conserva comunque un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Per converso, l'infondatezza del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse dell'aggiudicatario, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Impugnazione immediata della lex specialis L'impugnazione immediata della lex specialis è ammissibile soltanto quando le clausole siano immediatamente escludenti, ovvero: impongano oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati; rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile; contengano disposizioni abnormi che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica; prevedano condizioni contrattuali eccessivamente onerose e obiettivamente non convenienti. Non integra tali condizioni la previsione di criteri di valutazione tecnica che, pur penalizzanti per un determinato operatore, consentano comunque la partecipazione alla gara e il superamento della soglia di sbarramento.

Progetto di fattibilità tecnica e progettazione esecutiva La lex specialis che richieda, in sede di offerta, un progetto di fattibilità tecnica e funzionale non impone la presentazione di un progetto esecutivo. La progettazione esecutiva, con il dettaglio degli approfondimenti tecnici necessari, è oggetto della fase esecutiva del contratto, successiva all'aggiudicazione. Eventuali criticità emerse a livello di fattibilità, tra cui la verifica degli spazi minimi e delle condizioni di sicurezza, possono essere affrontate e risolte in sede di progettazione esecutiva, con onere a carico dell'operatore aggiudicatario di garantire la fattibilità tecnica anche mediante soluzioni alternative in presenza di impedimenti oggettivi.

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Punteggio numerico e sufficienza della motivazione

Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri di valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La sufficienza motivazionale del voto numerico è tanto più evidente quanto più la griglia di criteri e sub-criteri sia stringente e analitica, con coefficienti progressivi che corrispondono a giudizi sintetici predeterminati. In tale ipotesi il mancato corredo di una motivazione discorsiva non integra un vizio del provvedimento valutativo.

Interesse strumentale alla riedizione della gara: carenza in capo al concorrente legittimamente escluso Il concorrente legittimamente escluso dalla gara - in quanto la sua offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento con valutazione corretta e non viziata da manifesta irragionevolezza - non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale. La posizione di soggetto estraneo alla gara, determinata dall'esclusione legittima, non consente di contestare vizi della lex specialis che, quand'anche fondati, non avrebbero inciso sul risultato finale, essendo l'esclusione causalmente imputabile al mancato superamento della soglia di punteggio e non alla formulazione delle regole di gara.

In un simile quadro giuridico, le violazioni del principio di trasparenza - quali la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara - nonché i ritardi nello svolgimento della procedura non possono fondare il ricorso avverso l'esclusione quando tali violazioni non abbiano influenzato il risultato finale della gara e la decisione espulsiva sia riconducibile esclusivamente al mancato superamento della soglia di sbarramento.

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La distinzione tra il subappalto e i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto.

Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l'amministrazione, sostituendosi all'affidatario, nell'altro caso, la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi quantomeno sul piano funzionale.

Il contratto continuativo di cooperazione, in ultimo, può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”.

Ove la prestazione oggetto dell'appalto sia destinata ad essere eseguita da un'impresa terza unica titolare del requisito di qualificazione richiesto, mentre l'aggiudicataria ne è priva, il ricorso al contratto continuativo di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023 si traduce in un indebito aggiramento della disciplina dei requisiti di partecipazione, oltreché, nel caso di specie, del divieto di subappalto imposto dalla Stazione appaltante.

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Il punteggio premiale per un criterio migliorativo tabellare non spetta all'operatore che offra una dotazione strumentale corrispondente a quella minima obbligatoria prevista dalla lex specialis, poiché il premio presuppone un'offerta migliorativa rispetto al minimo richiesto; l

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Quando il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, va consentito al concorrente - in ossequio al canone della massima partecipazione e all'esigenza di non trasformare la gara in una "corsa ad ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza - di sanare attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali, allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

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Cadendo in un giorno festivo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, il predetto termine deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 3, c.p.a.

Non può essere accolta la richiesta di mutamento del rito per trattare unitariamente le domande – soggette a riti diversi – di accesso all'offerta tecnica non oscurata e di accesso alla diversa documentazione presupposta all'aggiudicazione in quanto, da un lato, la trattazione con il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a. della decisione di oscuramente frustrerebbe la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore con il rito speciale di cui all'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e dall’altro, la domanda giudiziale di accesso relativa alla documentazione di gara diversa dall'offerta tecnica non è allo stato ammissibile, non essendo ancora decorso il termine per provvedere sull'istanza, con conseguente inammissibilità della domanda non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ferma restando la possibilità per la ricorrente di agire in giudizio avverso l'eventuale silenzio-diniego o l'eventuale provvedimento negativo espresso sull'istanza di accesso presentata.

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