Principio di diritto

In una procedura di gara, l’omessa dichiarazione di pendenze fiscali non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità e integrità dell’operatore economico, può integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal definitivo consolidamento della pretesa tributaria e dalla circostanza che l’operatore abbia autonomamente ritenuto irrilevanti le pendenze o le abbia contestate in sede giurisdizionale. L’obbligo dichiarativo di cui all’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere generale e permanente e impone al concorrente di comunicare alla stazione appaltante tutti i fatti potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità, senza poter previamente selezionare quelli da ritenere rilevanti; spetta infatti esclusivamente alla stazione appaltante valutare la gravità delle violazioni e l’incidenza delle circostanze sull’affidabilità dell’operatore, anche alla luce dei parametri dell’Allegato II.10 al Codice.

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Principio di diritto

In procedure di affidamento mediante accordo quadro “multi-operatore” con clausola che consente l’affidamento fino al 100% dell’importo a base di gara in caso di unico aggiudicatario, il requisito di qualificazione (attestazione SOA) deve essere parametrato all’intero valore del lotto e non alla quota di aggiudicazione “virtuale” (es. 60%/40%) spettante in base alla classifica. La mancanza del requisito di qualificazione in capo a una singola impresa del RTI, anche per scostamento minimo rispetto alla quota di lavori dichiarata, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6. L’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione ove non siano state rispettate le condizioni di comunicazione della carenza in sede di offerta e di estromissione/sostituzione del soggetto privo del requisito; non è ammessa la “compensazione” interna al RTI senza formale modifica della composizione. La discrepanza minima (nella specie: 400 euro) tra classificazione SOA e importo dichiarato non configura errore materiale sanabile né impone obbligo di soccorso istruttorio; l’esclusione è legittima per impegno a eseguire lavori superiori alla qualificazione posseduta.

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Principio di diritto

Le clausole della lex specialis relative ai criteri di valutazione delle offerte (inclusa la formula di attribuzione del punteggio economico) non sono immediatamente lesive e possono essere impugnate solo all’esito della gara, con l’aggiudicazione e la definizione della graduatoria. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il punteggio nei criteri tabellari non implica automaticamente un analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali. La qualità di gestore uscente non implica, di per sé, un migliore punteggio tecnico, poiché ciò introdurrebbe una posizione di vantaggio strutturale non collegata al contenuto dell’offerta, in contrasto con i principi di concorrenzialità e parità di trattamento. La scelta delle formule di attribuzione del punteggio economico rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; non è irragionevole una formula che attenui il peso marginale del ribasso in gare in cui la competizione economica incide su una quota fisiologicamente ridotta del valore complessivo del contratto. Le disposizioni relative al limite massimo di pagine delle offerte tecniche hanno carattere meramente organizzativo e redazionale; il loro superamento non comporta l’esclusione, ma al più la non valutazione delle parti eccedenti, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione. L’uso di tabelle e elementi grafici nelle relazioni tecniche non integra aliud pro alio, salvo difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle caratteristiche essenziali del servizio; la contestazione delle modalità redazionali non giustifica l’esclusione. Il ricorso incidentale “escludente” perde di interesse e deve essere dichiarato improcedibile allorché il ricorso principale venga respinto nel merito, non potendo più incidere sull’esito della controversia.

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Principio di diritto

Il concorrente non è obbligato a quantificare specificamente il costo della manodopera relativo al personale aggiuntivo il cui impiego sia meramente eventuale. L'impegno ad attuare la clausola sociale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 può essere assunto in forma libera, senza formule sacramentali, essendo sufficiente un progetto di riassorbimento che garantisca stabilità occupazionale e tutele del CCNL. La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, espressione di ampia discrezionalità della commissione, sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

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Principio di diritto

È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti incongrua con riferimento alla stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, ove tali oneri, anche a seguito dei chiarimenti resi, risultino palesemente inadeguati rispetto ai parametri convenzionali elaborati da ITACA e INAIL, con motivazione analitica delle singole voci.

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Principio di diritto

Nel giudizio di verifica dell'anomalia relativo ad appalti ad alta intensità di manodopera soggetti a clausola sociale, l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull'attendibilità dell'offerta riguardi voci di costo di rilevanza tale da rendere inaffidabile e insostenibile l'offerta nel suo complesso.

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