Per derogare alle tabelle ministeriali il concorrente è tenuto a spiegare dettagliatamente quali siano le specificità del proprio processo organizzativo che permetta la variazione del costo del lavoro, sulla base di motivazioni e giustificazioni idonee e ammissibili.
La richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica deve essere supportata da una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente sulla sussistenza di informazioni e di dati circostanziati di oggettiva segretezza tecnica e commerciale, in grado di procurare un vantaggio competitivo nel mercato; in caso di motivazione assente o carente, ovvero di mancata circoscrizione dei dati e delle informazioni di cui si chiede l’oscuramento, il principio di trasparenza e di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica è da ritenersi prevalente, specie ove le parti oscurate siano state oggetto di puntuale analisi e di valutazione da parte della commissione giudicatrice. In tale ipotesi, la piena conoscenza dei contenuti dell'offerta aggiudicataria è preordinata alla verifica della correttezza e della legittimità dell'operato dell'organo in sede di valutazione, anche al fine di ricorrere - eventualmente - all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi.
Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario rappresenta un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti dell'offerta. Spetta, dunque, alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale, essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e di trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.
Non può costituire una giustificazione della mancata considerazione del requisito posseduto da un candidato il fatto che il sistema utilizzato dalla Pubblica Amministrazione non abbia rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda. L’utilizzo delle procedure automatizzate da parte dell’Amministrazione non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. L’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione.
Quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può essere superata soltanto sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente.
Il contratto di avvalimento è valido anche quando le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria sono individuate in termini funzionali - mediante l'indicazione analitica delle operazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto - senza necessità di elencazione nominativa del personale o analitica dei mezzi d'opera, purché l'oggetto sia almeno determinabile.