L'annullamento in autotutela di una procedura di gara per esigenze sopravvenute, finanziarie ed organizzative della Stazione Appaltante (nel caso specifico la sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento dei servizi affidati) deve essere ricondotto al paradigma normativo della revoca, di cui all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, e non a quello dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-novies. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto, a condizione che la discrezionalità amministrativa sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali. Anche in caso di legittimità della revoca e della correttezza del comportamento dell'Amministrazione, spetta comunque all'aggiudicatario della gara revocata l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, commi 1, terzo periodo, e 1-bis, della legge n. 241 del 1990.
Il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti all'oggetto del contratto deve essere valutato in relazione all'effettiva corrispondenza tra le attività risultanti dalla visura camerale e le prestazioni richieste dalla lex specialis; l'iscrizione presso il Registro delle Imprese assolve, infatti, all’esigenza di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità che deve essere coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento.
I professionisti inseriti nel Gruppo di lavoro costituiscono un requisito di idoneità professionale e un elemento essenziale dell’offerta, sicché la pretesa ridistribuzione dei ruoli tra i professionisti nell’ambito del Gruppo di lavoro si porrebbe in palese contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità dei partecipanti alla procedura di gara, integrando una modificazione postuma e sostanziale delle dichiarazioni rese nel DGUE circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica così come originariamente presentata dal RTP.
La sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, riverbererebbe effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.