Principio di diritto

Ai fini della legittima composizione della commissione giudicatrice, l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza tuttavia imporre una corrispondenza formale tra il titolo di studio o professionale posseduto e la specifica tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né la necessaria presenza di determinate figure professionali. La competenza richiesta deve essere valutata con riferimento ad aree tematiche omogenee e può risultare anche dall’esperienza maturata nelle attività e negli incarichi precedentemente svolti. Pertanto, la censura relativa all’incompetenza dei commissari non può fondarsi sulla sola diversità del titolo professionale, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concreti errori, travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa riconducibili alla dedotta carenza di competenza.

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Principio di diritto

La specifica tecnica che individua un determinato prodotto ha natura di clausola penalizzante e non immediatamente escludente, sicché non deve essere impugnata immediatamente, tanto più quando il giudizio di equivalenza è rimesso alla Commissione; il conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. 36/2023, in coerenza con il principio di fiducia, deve essere provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e riferirsi a interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

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Principio di diritto

Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza

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Principio di diritto

Indicazione dei costi della manodopera in assenza di spazi a ciò adibiti all’interno della lex specialis

L'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto dall'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 è assolto con la specificazione di tali voci in qualunque documento allegato all'offerta, anche separato dall'offerta economica in senso stretto, quando la lex specialis non prescriva espressamente a pena di esclusione che tale indicazione debba avvenire in uno specifico documento. La clausola del modello di offerta economica che collega l'esclusione alla "specificazione" degli oneri e dei costi si riferisce al dato sostanziale dell'indicazione, non alla forma del documento che la ospita.

Onere di specifica allegazione nella censura relativa al costo della manodopera La censura volta a contestare l'indicazione parziale o imprecisa dei costi della manodopera nell'offerta dell'aggiudicataria deve essere formulata con la specificazione delle ragioni concrete dell'asserita incompletezza, ponendo a raffronto il dato dichiarato con le unità di personale impiegato e le modalità del servizio. In mancanza di tale perimetrazione, la censura non soddisfa il requisito di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a. e non può essere scrutinata nel merito

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Principio di diritto

Soccorso istruttorio e requisiti speciali: distinzione tra integrazione documentale e rettifica sostanziale È inammissibile il soccorso istruttorio utilizzato non per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova di un requisito già dichiarato e posseduto, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione nella sua integralità, aggiungendo nuove commesse, modificando gli importi di quelle già indicate o sostituendo alcune di esse con altre. La legittimità del soccorso presuppone che il requisito fosse stato effettivamente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che la sua sussistenza fosse già ricavabile, anche implicitamente, dalla documentazione di gara originariamente prodotta. La possibilità di integrare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti speciali non può spingersi fino allo stravolgimento e alla totale rinnovazione del contenuto della dichiarazione resa in sede di partecipazione.

Contratto di punta: divieto di frazionamento in plurimi affidamenti Il requisito del cosiddetto contratto di punta - consistente nell'aver eseguito almeno un contratto di importo non inferiore alla soglia indicata dalla lex specialis - assolve la funzione di dimostrare la capacità organizzativa e gestionale del concorrente nell'ambito di una singola commessa di adeguato valore economico, costituendo una prova di resistenza della sua affidabilità tecnico-professionale. Tale requisito non è soddisfatto dall'indicazione di una pluralità di contratti che, cumulativamente considerati, raggiungano l'importo richiesto, né da contratti formalmente distinti ma aventi sostanzialmente ad oggetto lo stesso servizio frazionato, in quanto lo scopo di garanzia sotteso alla previsione verrebbe vanificato dall'ammissione di prestazioni soggettivamente e oggettivamente frazionate. Né il soccorso istruttorio può essere utilizzato per la produzione tardiva di un contratto di punta non indicato in sede di partecipazione.

Contratti continuativi di cooperazione: distinzione dal subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 36/2023, non si configura come subappalto l'affidamento di prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dell'operatore economico aggiudicatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara. I tratti distintivi della fattispecie rispetto al subappalto sono: la destinazione soggettiva delle prestazioni esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, e non della stazione appaltante; il carattere accessorio e secondario delle prestazioni rispetto all'attività principale oggetto dell'appalto; l'assenza di una sostituzione dell'affidatario da parte del terzo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; l'anteriorità del rapporto contrattuale rispetto alla gara. In presenza di tali caratteristiche, l'aggiudicatario non è tenuto a dichiarare il ricorso al subappalto né a includere nel proprio organico il personale del terzo.

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Principio di diritto

Priorità del ricorso principale sul ricorso incidentale Trova ulteriore conferma l’orientamento secondo il quale nell'ambito del rito appalti, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente deve essere risolto dando precedenza all'esame del gravame principale. L'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non può determinare l'improcedibilità del ricorso principale, in quanto il ricorrente principale conserva comunque un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Per converso, l'infondatezza del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse dell'aggiudicatario, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Impugnazione immediata della lex specialis L'impugnazione immediata della lex specialis è ammissibile soltanto quando le clausole siano immediatamente escludenti, ovvero: impongano oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati; rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile; contengano disposizioni abnormi che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica; prevedano condizioni contrattuali eccessivamente onerose e obiettivamente non convenienti. Non integra tali condizioni la previsione di criteri di valutazione tecnica che, pur penalizzanti per un determinato operatore, consentano comunque la partecipazione alla gara e il superamento della soglia di sbarramento.

Progetto di fattibilità tecnica e progettazione esecutiva La lex specialis che richieda, in sede di offerta, un progetto di fattibilità tecnica e funzionale non impone la presentazione di un progetto esecutivo. La progettazione esecutiva, con il dettaglio degli approfondimenti tecnici necessari, è oggetto della fase esecutiva del contratto, successiva all'aggiudicazione. Eventuali criticità emerse a livello di fattibilità, tra cui la verifica degli spazi minimi e delle condizioni di sicurezza, possono essere affrontate e risolte in sede di progettazione esecutiva, con onere a carico dell'operatore aggiudicatario di garantire la fattibilità tecnica anche mediante soluzioni alternative in presenza di impedimenti oggettivi.

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