Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche dimensionali indicate dalla lex specialis non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, dovendo la stazione appaltante verificare l’eventuale equivalenza funzionale della soluzione proposta. Ove sia accertato che il prodotto offerto, pur presentando caratteristiche dimensionali diverse da quelle richieste, assolve alle medesime funzioni, il principio di equivalenza deve trovare applicazione anche rispetto alle caratteristiche tecniche direttamente e proporzionalmente connesse a quelle già riconosciute equivalenti, non potendo la mera non conformità formale ad una specifica tecnica tradursi, di per sé, nell’inidoneità dell’offerta. È pertanto illegittima l’esclusione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali o quantitative previste dalla lex specialis, quando sia dimostrata l’equivalenza funzionale del prodotto offerto.
Qualora l’operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica prevista dagli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può limitarsi al raffronto formale dei livelli di inquadramento o delle mansioni del personale, ma deve accertare in modo concreto e motivato l’equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori. La stazione appaltante è pertanto tenuta a esaminare gli istituti contrattuali rilevanti, tra cui la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, del periodo di prova e di preavviso, della malattia, della maternità, dei permessi, della previdenza e della sanità integrativa, esprimendo un giudizio tecnico sull’effettiva equiparabilità delle garanzie offerte dai due contratti collettivi. La verifica meramente formale, priva di un’adeguata istruttoria e di una motivazione sul livello di tutela assicurato da ciascun istituto, è illegittima per difetto di istruttoria, illogicità e contrasto con la finalità di protezione dei lavoratori perseguita dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici. L’accertamento di tali carenze non comporta, tuttavia, l’automatico annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, dovendo il giudice disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Ai fini della legittima composizione della commissione giudicatrice, l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza tuttavia imporre una corrispondenza formale tra il titolo di studio o professionale posseduto e la specifica tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né la necessaria presenza di determinate figure professionali. La competenza richiesta deve essere valutata con riferimento ad aree tematiche omogenee e può risultare anche dall’esperienza maturata nelle attività e negli incarichi precedentemente svolti. Pertanto, la censura relativa all’incompetenza dei commissari non può fondarsi sulla sola diversità del titolo professionale, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concreti errori, travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa riconducibili alla dedotta carenza di competenza.
Negli appalti aventi a oggetto servizi di natura intellettuale, quale il brokeraggio assicurativo, la verifica di congruità dell’offerta non deve necessariamente essere articolata attraverso la ricostruzione analitica del monte ore, del costo orario o giornaliero e della quota di impiego di ciascuna risorsa, quando l’organizzazione del servizio sia fisiologicamente discontinua, non esclusiva e fondata sulla rotazione del personale tra più commesse e sulle economie di scala dell’operatore. Il giudizio positivo di congruità riguarda l’offerta nel suo complesso e non richiede una motivazione analitica, sicché il concorrente che lo contesti deve indicare elementi puntuali idonei a dimostrare l’insostenibilità tecnico-economica complessiva dell’offerta, non essendo sufficiente denunciare la mancata esposizione dei singoli costi o delle modalità interne di allocazione delle risorse