Le clausole della lex specialis relative ai criteri di valutazione delle offerte (inclusa la formula di attribuzione del punteggio economico) non sono immediatamente lesive e possono essere impugnate solo all’esito della gara, con l’aggiudicazione e la definizione della graduatoria. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il punteggio nei criteri tabellari non implica automaticamente un analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali. La qualità di gestore uscente non implica, di per sé, un migliore punteggio tecnico, poiché ciò introdurrebbe una posizione di vantaggio strutturale non collegata al contenuto dell’offerta, in contrasto con i principi di concorrenzialità e parità di trattamento. La scelta delle formule di attribuzione del punteggio economico rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; non è irragionevole una formula che attenui il peso marginale del ribasso in gare in cui la competizione economica incide su una quota fisiologicamente ridotta del valore complessivo del contratto. Le disposizioni relative al limite massimo di pagine delle offerte tecniche hanno carattere meramente organizzativo e redazionale; il loro superamento non comporta l’esclusione, ma al più la non valutazione delle parti eccedenti, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione. L’uso di tabelle e elementi grafici nelle relazioni tecniche non integra aliud pro alio, salvo difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle caratteristiche essenziali del servizio; la contestazione delle modalità redazionali non giustifica l’esclusione. Il ricorso incidentale “escludente” perde di interesse e deve essere dichiarato improcedibile allorché il ricorso principale venga respinto nel merito, non potendo più incidere sull’esito della controversia.
In materia di appalti pubblici, la certificazione CE richiesta dal capitolato tecnico come documento di comprova della conformità del dispositivo medico costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica; la sua mancata o errata produzione non è sanabile mediante soccorso istruttorio che si traduca in una integrazione sostanziale dell’offerta (produzione di un certificato CE “nuovo” e diverso). Il principio di autoresponsabilità del concorrente impone allo stesso di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione di gara; la stazione appaltante è tenuta a verificare la ritualità dei documenti allegati, senza poter supplire d’ufficio alle carenze del partecipante. Il regime transitorio di cui all’art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745 non esonera il concorrente dall’obbligo di allegare il certificato CE laddove la lex specialis lo preveda come condizione di partecipazione; la possibilità di immettere sul mercato il dispositivo in transizione non equivale a dispensa dall’onere di allegazione individuale richiesto dalla gara. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale che preclude la soccorribilità degli elementi integranti, anche documentali, dell’offerta tecnica, per garantire la par condicio competitorum (cfr. TAR Lazio, Sez. V, 17/10/2024, n. 18000; TAR Lazio, Sez. IV, 26/09/2023, n. 14255; Cons. Stato, Sez. V, 21/08/2023, n. 7870).
Il grave illecito professionale integra una causa di esclusione non automatica ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di accertare in concreto l'incidenza dei fatti sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Nel contraddittorio procedimentale l'Amministrazione non è tenuta a un'analitica confutazione delle osservazioni del privato, purché emerga che di esse abbia tenuto conto, e il parere della centrale unica di committenza sulla rilevanza escludente della risoluzione non costituisce indebita ingerenza nelle competenze del RUP, ma attività di coordinamento, quando resti a quest'ultimo ogni valutazione conclusiva.
Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici a quelli descritti dalla lex specialis soltanto quando essi risultino sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le esigenze perseguite dalla stazione appaltante, ma non può essere invocato per superare la mancanza di requisiti tecnici minimi aventi carattere essenziale e strutturale, la cui assenza configura un aliud pro alio. La qualificazione di un requisito minimo come strutturale o funzionale deve essere effettuata avendo riguardo alla disciplina di gara e, in particolare, all’eventuale esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare. Ove tali finalità non siano indicate e la caratteristica sia prescritta espressamente come requisito minimo necessario, l’offerta che ne sia priva deve essere esclusa e non può essere resa conforme mediante l’applicazione del principio di equivalenza.
Qualora la lex specialis prescriva, a pena di inammissibilità dell’offerta, la produzione di uno specifico documento destinato a individuare il contenuto dell’offerta tecnica, la sua omissione integra la mancanza di un elemento essenziale della volontà negoziale del concorrente e determina necessariamente l’esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. In tale ipotesi non è configurabile un mero errore materiale, né grava sulla stazione appaltante l’obbligo di ricostruire aliunde il contenuto dell’offerta ricercando i dati mancanti nella restante documentazione prodotta dal concorrente, poiché una simile operazione si risolverebbe in un’attività ricostruttiva arbitraria e incompatibile con i principi di autoresponsabilità dell’operatore economico, parità di trattamento e rispetto dell’autovincolo derivante dalla legge di gara.
In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). I chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).