La Stazione Appaltante può prevedere nella lex specialis che il requisito esperienziale, ossia l'aver maturato una determinata "esperienza professionale", costituisca un criterio premiale di valutazione dell'offerta e non soltanto un requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara. In tal caso, il Consorzio aggiudicatario non può rivendicare di aver maturato alcuna “esperienza professionale” avente funzione premiale rispetto ai lavori eseguiti “in proprio” da altre imprese, ancorché queste siano consorziate, non essendo applicabile il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" di cui all'art. 67 d.lgs. 36/2023. Tale meccanismo, che permette ad un consorzio partecipante ad una gara di spendere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria cumulativamente in capo a sé stesso ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, costituisce infatti un istituto peculiare che opera solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara.
Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario rappresenta un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti dell'offerta. Spetta, dunque, alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale, essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e di trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.
Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le voci in perdita possono trovare compensazione all'interno dell'offerta e non al di fuori della stessa, poiché, diversamente, l'offerta non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum, che deve necessariamente conformare tutte le procedure di gara.
In presenza di un appalto di servizi, l'omessa allegazione del progetto di riassorbimento del personale uscente, previsto dal disciplinare di gara quale allegato obbligatorio dell'offerta economica, rende legittima l'esclusione, trattandosi di un elemento necessario ed essenziale dell'offerta, la cui omissione non può essere sanata ex post ricorrendo al soccorso istruttorio.
In sede di verifica di congruità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni analitiche e documentate per tutte le voci di costo, non potendo supplire alla mancanza di elementi oggettivi e riscontrabili con mere dichiarazioni di sostenibilità o con il rinvio alla natura indeterminata dell'accordo quadro.
La valutazione della Stazione Appaltante deve estendersi persino ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. La Stazione Appaltante è legittimata a escludere l'offerta nel suo complesso qualora la carenza documentale renda inaffidabile e non sostenibile l'offerta stessa.
In un appalto di servizi che preveda, quale criterio premiale, l'offerta di migliorie consistenti nell'esecuzione di lavori, la qualificazione necessaria a eseguire detti lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione; la sua mancanza al momento dell'offerta non impone l'esclusione del concorrente né l'azzeramento del punteggio, bensì rileva al momento della stipula o dell'avvio dell'esecuzione, e non giustifica l'annullamento dell'intera procedura.