Principio di diritto

Le spiegazioni fornite dall’aggiudicatario soltanto nel corso del giudizio, in ordine alle modalità di organizzazione del servizio e all’imputazione delle relative voci di costo, non possono supplire all’omessa istruttoria della stazione appaltante, qualora tali elementi non siano stati sottoposti al RUP e non abbiano formato oggetto del relativo apprezzamento tecnico. Il giudice amministrativo non può fondare il rigetto delle censure su elementi sopravvenuti al procedimento, né può sostituirsi alla stazione appaltante verificando direttamente la coerenza tra offerta tecnica, modello organizzativo e struttura dei costi indicata nel PEF. L’omesso approfondimento, nel procedimento di verifica, delle figure professionali da impiegare, del relativo regime contrattuale e della collocazione dei corrispondenti costi nel piano economico-finanziario non consente di ritenere immediatamente integrata la causa di esclusione prevista dall’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 per violazione dei minimi salariali. La clausola sociale non comporta l’assunzione automatica, generalizzata e indiscriminata di tutto il personale impiegato dal gestore uscente, né impone al subentrante di riprodurre il precedente modello organizzativo. L’obbligo di riassorbimento deve essere applicato in modo elastico, contemperando la tutela occupazionale con la libertà di iniziativa economica e con il potere dell’impresa di organizzare autonomamente il servizio

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Principio di diritto

L'offerta tecnica che, a fronte delle prescrizioni della lex specialis richiedenti chiarezza, esaustività e coerenza del progetto organizzativo (piano di trasporto esteso a tutte le località di svolgimento del servizio), ometta di ricomprendere alcune strutture destinatarie del servizio è incompleta e, come tale, inammissibile. Il rigetto della censura relativa a tale statuizione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante.

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Principio di diritto

In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.

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Principio di diritto

La declaratoria di nullità della clausola che impone, a pena di esclusione, la produzione di una specifica figura contrattuale tipica non caduca l'obbligo del concorrente di dimostrare in gara la serietà e l'idoneità dell'impegno a dotarsi della disponibilità del bene richiesto; pertanto la stazione appaltante, in sede di riedizione del potere conformativo, può legittimamente disporre l'esclusione all'esito negativo della valutazione di merito sulla sostanza dell'impegno assunto, senza per ciò eludere o violare il giudicato.

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Principio di diritto

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la commissione giudicatrice non può delegare a esperti esterni attività valutative delle offerte tecniche, potendo avvalersi di essi esclusivamente per compiti di supporto istruttorio o illustrativo. È illegittima la procedura di gara qualora gli esperti esterni attribuiscano punteggi o formulino giudizi tecnici destinati a influenzare la valutazione della commissione, ovvero quando, dopo l'apertura delle offerte, vengano introdotti nuovi sub-criteri di valutazione non previsti dalla lex specialis. Tali condotte violano gli artt. 93 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, imponendo l'annullamento della procedura e la sua riedizione.

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Consorzio stabile direttamente qualificato e carenze della consorziata esecutrice Il consorzio stabile che sia direttamente titolare dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dalla lex specialis può spendere tale qualificazione in virtù del meccanismo del cumulo alla rinfusa, indipendentemente dalla posizione della consorziata designata per l'esecuzione. L'eventuale carenza dei requisiti della consorziata esecutrice è priva di rilevanza escludente, in quanto il consorzio - soggetto autonomo e unitario - è di per sé qualificato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto.

Irregolarità fiscale definitivamente accertata: rilevanza della soglia e della definitività al momento della presentazione dell'offerta Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione automatica la sussistenza, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di violazioni fiscali definitivamente accertate che comportino un omesso pagamento superiore alla soglia di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (attualmente fissata a 5.000 euro). La definitività matura allo spirare del termine di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti impositivi - ivi comprese le cartelle di pagamento, impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992 - e non alla data della loro notifica. Il superamento della soglia di rilevanza va verificato in relazione al cumulo delle singole cartelle non ancora definitive al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. L'ammissione alla rateizzazione del debito tributario, ottenuta anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, produce un effetto novativo dell'originaria obbligazione fiscale, rimodulando la scadenza del debito e differendone l'esigibilità. Tale meccanismo esclude la rilevanza espulsiva dell'irregolarità originaria, rendendo inapplicabile in radice l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 ai sensi del suo ultimo periodo, che fa salva l'ipotesi in cui l'operatore si sia impegnato in modo vincolante a pagare anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione.

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