L'interesse al ricorso del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata. L’eventuale accoglimento delle sole censure rivolte contro la seconda classificata non sarebbe, infatti, sufficiente a determinare l'aggiudicazione in favore della ricorrente, ma comporterebbe unicamente uno scorrimento della graduatoria a vantaggio della prima classificata, la cui posizione resterebbe consolidata. Parimenti, l'eventuale accoglimento delle sole censure contro la prima classificata determinerebbe l'aggiudicazione in favore della seconda, senza arrecare alcun vantaggio diretto alla ricorrente. Pertanto, la ricorrente è tenuta a dimostrare che l'accoglimento delle proprie doglianze è idoneo a travolgere le posizioni di entrambe le imprese che la precedono in graduatoria.
- L'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e la declinazione delle modalità attraverso cui il medesimo verrà attuato in fase esecutiva, sia pure nel quadro di una possibile armonizzazione con le esigenze produttive e organizzative dell'impresa, costituisce un adempimento obbligatorio per gli operatori economici partecipanti alla gara e non surrogabile attraverso comportamenti postumi, la cui mancanza comporta, correlativamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Nel contesto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il documento esplicante le modalità con cui l'operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazione) rappresenta un requisito imprescindibile dell'offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, ragion per cui la sua carenza determina una lacuna dell'offerta medesima, non sanabile con il soccorso istruttorio.
Il possesso di un automezzo conforme ai requisiti tecnici previsti dal capitolato costituisce un requisito di esecuzione, in quanto elemento caratterizzante la fase esecutiva del servizio, e non un requisito di partecipazione alla gara; pertanto, la sua carenza nell'offerta tecnica non preclude il ricorso al soccorso istruttorio né impone l'esclusione del concorrente, essendo sufficiente che il requisito sussista al momento della stipulazione del contratto.
Nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici si procede alla verifica dei costi della manodopera nel solo caso previsto dall'art. 41, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e, dunque, nel solo caso di ribasso dei costi della manodopera, essendo l'operatore economico tenuto a dimostrare di poter garantire il rispetto dei minimi retributivi grazie a una più efficiente organizzazione aziendale.
- Il giudizio di equivalenza richiede di valutare i profili attinenti al contenuto del trattamento assicurato dall'offerente ai lavoratori della commessa, nonché al contenitore, cioè alle modalità attraverso le quali la tutela è assicurata agli stessi.
- Il trattamento assicurato dall'offerente che decide di non applicare alla commessa il contratto collettivo indicato nella legge di gara deve essere tale da assicurare ai lavoratori della commessa, considerate le mansioni e le correlate qualifiche professionali, di percepire la medesima retribuzione, almeno nella parte fissa, che percepirebbero se fosse applicato il contratto collettivo previsto nella legge di gara, avendo come parametro tutta la durata del rapporto negoziale instaurato a seguito della gara e considerando che del trattamento devono poter godere tutti i lavoratori impiegati nella commessa, anche se in subappalto e assunti successivamente, durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
- Le stesse tutele oggetto della valutazione di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall'impegno dell'offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.
Il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta deve ritenersi strutturalmente "monofasico", ossia articolato in un'unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile, quindi, un obbligo generalizzato di un'ulteriore fase di confronto a seguito dell'acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante.