Principio di diritto

Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza

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Le spiegazioni fornite dall’aggiudicatario soltanto nel corso del giudizio, in ordine alle modalità di organizzazione del servizio e all’imputazione delle relative voci di costo, non possono supplire all’omessa istruttoria della stazione appaltante, qualora tali elementi non siano stati sottoposti al RUP e non abbiano formato oggetto del relativo apprezzamento tecnico. Il giudice amministrativo non può fondare il rigetto delle censure su elementi sopravvenuti al procedimento, né può sostituirsi alla stazione appaltante verificando direttamente la coerenza tra offerta tecnica, modello organizzativo e struttura dei costi indicata nel PEF. L’omesso approfondimento, nel procedimento di verifica, delle figure professionali da impiegare, del relativo regime contrattuale e della collocazione dei corrispondenti costi nel piano economico-finanziario non consente di ritenere immediatamente integrata la causa di esclusione prevista dall’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 per violazione dei minimi salariali. La clausola sociale non comporta l’assunzione automatica, generalizzata e indiscriminata di tutto il personale impiegato dal gestore uscente, né impone al subentrante di riprodurre il precedente modello organizzativo. L’obbligo di riassorbimento deve essere applicato in modo elastico, contemperando la tutela occupazionale con la libertà di iniziativa economica e con il potere dell’impresa di organizzare autonomamente il servizio

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L'offerta tecnica che, a fronte delle prescrizioni della lex specialis richiedenti chiarezza, esaustività e coerenza del progetto organizzativo (piano di trasporto esteso a tutte le località di svolgimento del servizio), ometta di ricomprendere alcune strutture destinatarie del servizio è incompleta e, come tale, inammissibile. Il rigetto della censura relativa a tale statuizione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante.

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Consorzio stabile direttamente qualificato e carenze della consorziata esecutrice Il consorzio stabile che sia direttamente titolare dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dalla lex specialis può spendere tale qualificazione in virtù del meccanismo del cumulo alla rinfusa, indipendentemente dalla posizione della consorziata designata per l'esecuzione. L'eventuale carenza dei requisiti della consorziata esecutrice è priva di rilevanza escludente, in quanto il consorzio - soggetto autonomo e unitario - è di per sé qualificato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto.

Irregolarità fiscale definitivamente accertata: rilevanza della soglia e della definitività al momento della presentazione dell'offerta Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione automatica la sussistenza, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di violazioni fiscali definitivamente accertate che comportino un omesso pagamento superiore alla soglia di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (attualmente fissata a 5.000 euro). La definitività matura allo spirare del termine di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti impositivi - ivi comprese le cartelle di pagamento, impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992 - e non alla data della loro notifica. Il superamento della soglia di rilevanza va verificato in relazione al cumulo delle singole cartelle non ancora definitive al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. L'ammissione alla rateizzazione del debito tributario, ottenuta anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, produce un effetto novativo dell'originaria obbligazione fiscale, rimodulando la scadenza del debito e differendone l'esigibilità. Tale meccanismo esclude la rilevanza espulsiva dell'irregolarità originaria, rendendo inapplicabile in radice l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 ai sensi del suo ultimo periodo, che fa salva l'ipotesi in cui l'operatore si sia impegnato in modo vincolante a pagare anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione.

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In presenza di un'operazione di affitto di ramo d'azienda, qualora i rapporti tra affittante e affittuaria evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione anche in capo all'affittante; ove quest'ultimo sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, opera nei confronti dell'affittuaria la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda: chi si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione alle gare risente, sullo stesso piano, delle sue eventuali responsabilità. La presunzione di continuità è superabile soltanto mediante la prova — il cui onere incombe sull'affittuaria — di una completa cesura tra le due gestioni, da fornire attraverso elementi concreti e documentati, senza che sia sufficiente la mera enunciazione della discontinuità. A tal fine gli operatori economici sono tenuti a un dovere di dichiarazione completa (clare loqui) di ogni fatto astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, senza operare filtri valutativi autonomi, al fine di consentire alla stazione appaltante di esercitare le valutazioni di propria competenza: la violazione di tale obbligo, sancito dall'art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023, legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 98, comma 4, del medesimo decreto.

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Ai sensi dell'art. 10 del Codice le cause di esclusione sono tassative e integrate di diritto nei bandi e nelle lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori rispetto a quelle degli artt. 94 e 95 sono nulle e si considerano non apposte. Nessuna disposizione del d.lgs. 36/2023 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta né autorizza la stazione appaltante a imporlo a pena di esclusione, con la conseguenza che la clausola della lex specialis che prevede l'esclusione per mancata effettuazione del sopralluogo deve considerarsi nulla. Una simile interpretazione appare coerente con l’impostazione del d.lgs. 36/2023, ove il principio di tassatività delle cause di esclusione ha una valenza e un ambito applicativo più stringenti rispetto all'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Ciò si desume dalla collocazione del principio tra i principi generali del codice, dalla sua strumentalità rispetto al principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3, e dall'assenza, nel testo del nuovo codice, dell'inciso — presente nella disciplina previgente — che escludeva dalla nullità le prescrizioni previste "da altre disposizioni di legge vigenti". Ne consegue che le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate con maggior rigore nel vigente quadro normativo, e che le clausole della lex specialis che prevedano cause di esclusione non codificate negli artt. 94 e 95 sono nulle a prescindere da qualsiasi giustificazione sostanziale addotta dalla stazione appaltante. In un simile contesto, la clausola della lex specialis che prevede il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione non costituisce una clausola immediatamente escludente, in quanto la lesione della posizione soggettiva del concorrente si produce soltanto con l'adozione del provvedimento di esclusione che ne fa applicazione. Ne consegue che il concorrente non è tenuto ad impugnarla immediatamente e autonomamente al momento della pubblicazione degli atti di gara, potendo legittimamente impugnarla, come primo atto lesivo conoscibile, unitamente al provvedimento di esclusione.

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