La verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un adempimento obbligatorio della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la verifica di anomalia dell’offerta. A tal fine non è sufficiente constatare che il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario sia superiore a quello stimato dalla stazione appaltante o sia in linea con quello indicato dagli altri concorrenti, dovendo la congruità essere verificata con specifico riferimento al modello organizzativo dell’offerente, al numero e alle qualifiche dei lavoratori impiegati, alle ore di lavoro previste, al CCNL applicato e ai relativi minimi retributivi. La mera presenza, nell’organo amministrativo di una società stabilita in uno Stato membro, di amministratori aventi cittadinanza russa non determina di per sé l’applicazione del divieto di aggiudicazione previsto dall’art. 5 duodecies del Regolamento UE n. 833/2014. La stazione appaltante deve invece verificare, sulla base di tutte le circostanze giuridiche e fattuali rilevanti, l’eventuale sussistenza di un controllo di fatto dell’impresa da parte del soggetto russo e, ove questo sussista, il rischio plausibile che i fondi derivanti dall’appalto possano essere dirottati verso l’economia russa. Quando la lex specialis commina l’esclusione per la mancata produzione di determinati documenti costitutivi dell’offerta tecnica, la presenza di tali documenti impedisce l’esclusione del concorrente anche qualora essi risultino incompleti rispetto ad alcuni elementi oggetto dei criteri di valutazione. Le eventuali carenze del contenuto rilevano, in tal caso, sul diverso piano dell’attribuzione del punteggio, rimessa alla valutazione discrezionale della commissione, e non su quello dell’ammissibilità dell’offerta.
L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha ad oggetto tutti i costi del personale effettivamente necessari all’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto e, nel caso di un contratto misto, non può essere limitato alla sola prestazione principale o a una parte delle attività oggetto dell’affidamento. Tale obbligo, avente natura imperativa e funzionale alla tutela delle condizioni di lavoro e alla verifica della sostenibilità dell’offerta, opera anche in presenza di una lex specialis lacunosa o di una stima della stazione appaltante riferita soltanto ad alcune delle prestazioni, mediante eterointegrazione della disciplina di gara. L’omessa considerazione dei costi del personale necessario all’esecuzione di una parte delle prestazioni determina una sottostima dei costi della manodopera e costituisce un elemento significativo ai fini della verifica della complessiva sostenibilità dell’offerta, che deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023. È, inoltre, illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attivazione della verifica di anomalia esclusivamente al ribasso del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, poiché tale costo rappresenta soltanto uno degli elementi rilevanti nel giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e non può essere assunto quale criterio esclusivo di verifica. La valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico presuppone che la stazione appaltante disponga di una conoscenza completa e adeguata dei fatti potenzialmente incidenti sulla sua integrità e affidabilità professionale. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria, il giudizio positivo sull’efficacia delle misure di self-cleaning fondato esclusivamente sulla comunicazione dell’operatore economico, qualora questa rappresenti solo parzialmente le vicende oggetto di un procedimento penale e ometta elementi essenziali, quali l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti apicali e il contenuto delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria. Le misure organizzative adottate dall’impresa possono essere apprezzate ai fini del ripristino dell’affidabilità soltanto dopo che la stazione appaltante abbia acquisito gli elementi necessari per valutare concretamente la gravità dei fatti cui esse intendono porre rimedio
Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 il contraddittorio è articolato in una sola richiesta istruttoria con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, il quale ha funzione acceleratoria coerente con il principio del risultato; consentire la produzione dei giustificativi oltre tale termine ne vanificherebbe la funzione, e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale con data certa, in mancanza del quale essa coincide con l'aggiudicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato
Il trattamento retributivo minimo, desunto direttamente dal CCNL, ha carattere originario e inderogabile, mentre il costo medio orario del lavoro delle tabelle ministeriali non costituisce parametro assoluto: dal mero disallineamento tra il costo della manodopera offerto e quello tabellare non può desumersi la violazione dei minimi salariali, potendo l'operatore dimostrare la sostenibilità degli scostamenti mediante una particolare organizzazione imprenditoriale. Gli aumenti retributivi derivanti da un CCNL sottoscritto dopo la presentazione dell'offerta, in quanto eventuali e imprevedibili al momento dell'offerta, non rilevano ai fini della verifica di congruità, restando applicabili alla futura esecuzione del contratto.
In caso di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, l'esclusione ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023 è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, la quale deve verificare il superamento delle soglie di gravità dell'Allegato II.10 commisurate al valore dell'affidamento; accertato il presupposto, la scelta espulsiva diviene necessitata e il sindacato giurisdizionale è limitato ai macroscopici profili di erroneità o irrazionalità. La rateizzazione del debito tributario non formalizzata al momento della presentazione dell'offerta né dell'adozione del provvedimento non può essere presa in considerazione.
È inammissibile, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il ricorso indirizzato contro atti privi di natura provvedimentale, che non esprimano una volontà definitiva ma presuppongano decisioni formali ancora da assumere, poiché ciò comporterebbe il sindacato di poteri amministrativi non ancora esercitati; parimenti, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione statuendo direttamente sulla sussistenza di una causa di esclusione non previamente valutata in sede procedimentale, pena lo svolgimento in sede giurisdizionale di un'attività propriamente amministrativa.