L'offerta tecnica che, a fronte delle prescrizioni della lex specialis richiedenti chiarezza, esaustività e coerenza del progetto organizzativo (piano di trasporto esteso a tutte le località di svolgimento del servizio), ometta di ricomprendere alcune strutture destinatarie del servizio è incompleta e, come tale, inammissibile. Il rigetto della censura relativa a tale statuizione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici, la presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Il comma 3 dell’art. 98 individua le condizioni necessarie per integrare il grave illecito professionale (lett. a, comma 2) nell’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b), enumerando e circoscrivendo le fattispecie rilevanti. In particolare, la lett. b), fa riferimento alla condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. Al fine della riconduzione delle informazioni (obiettivamente) “false” o anche solo “fuorvianti” tra le ipotesi di “gravi illeciti professionali” la giurisprudenza ha precisato che “per un verso, non si deve trattare di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla verità dei fatti) o materialmente omessa (in quanto taciuta da parte del concorrente che era in possesso dei relativi dati e delle sottese informazioni), ma di dichiarazione propriamente falsa (in quanto oggetto di una condotta intesa alla alterazione, consapevole e volontaria o quanto meno frutto di non giustificabile negligenza, parimenti idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza) o alterata dalla omissione di dati necessari (“informazioni dovute”)”.
Consorzio stabile direttamente qualificato e carenze della consorziata esecutrice Il consorzio stabile che sia direttamente titolare dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dalla lex specialis può spendere tale qualificazione in virtù del meccanismo del cumulo alla rinfusa, indipendentemente dalla posizione della consorziata designata per l'esecuzione. L'eventuale carenza dei requisiti della consorziata esecutrice è priva di rilevanza escludente, in quanto il consorzio - soggetto autonomo e unitario - è di per sé qualificato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto.
Irregolarità fiscale definitivamente accertata: rilevanza della soglia e della definitività al momento della presentazione dell'offerta Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione automatica la sussistenza, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di violazioni fiscali definitivamente accertate che comportino un omesso pagamento superiore alla soglia di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (attualmente fissata a 5.000 euro). La definitività matura allo spirare del termine di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti impositivi - ivi comprese le cartelle di pagamento, impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992 - e non alla data della loro notifica. Il superamento della soglia di rilevanza va verificato in relazione al cumulo delle singole cartelle non ancora definitive al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. L'ammissione alla rateizzazione del debito tributario, ottenuta anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, produce un effetto novativo dell'originaria obbligazione fiscale, rimodulando la scadenza del debito e differendone l'esigibilità. Tale meccanismo esclude la rilevanza espulsiva dell'irregolarità originaria, rendendo inapplicabile in radice l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 ai sensi del suo ultimo periodo, che fa salva l'ipotesi in cui l'operatore si sia impegnato in modo vincolante a pagare anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione.
In presenza di un'operazione di affitto di ramo d'azienda, qualora i rapporti tra affittante e affittuaria evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione anche in capo all'affittante; ove quest'ultimo sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, opera nei confronti dell'affittuaria la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda: chi si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione alle gare risente, sullo stesso piano, delle sue eventuali responsabilità. La presunzione di continuità è superabile soltanto mediante la prova — il cui onere incombe sull'affittuaria — di una completa cesura tra le due gestioni, da fornire attraverso elementi concreti e documentati, senza che sia sufficiente la mera enunciazione della discontinuità. A tal fine gli operatori economici sono tenuti a un dovere di dichiarazione completa (clare loqui) di ogni fatto astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, senza operare filtri valutativi autonomi, al fine di consentire alla stazione appaltante di esercitare le valutazioni di propria competenza: la violazione di tale obbligo, sancito dall'art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023, legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 98, comma 4, del medesimo decreto.
Omessa dichiarazione di decadenza da precedente aggiudicazione: grave illecito professionale per omissione informativa L'omessa dichiarazione, in sede di domanda di partecipazione, della decadenza da un'aggiudicazione di servizio analogo disposta nell'anno precedente per grave inadempienza professionale — definitivamente accertata in sede giurisdizionale — integra la fattispecie del grave illecito professionale di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, riconducibile all'art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito la condotta di chi abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Non spetta all'operatore economico alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare: sussiste un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione, funzionale a consentire alla stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza. L'omissione lede in radice la possibilità di effettuare tale valutazione, viziando irrimediabilmente l'ammissione alla gara del concorrente.
Vincolo di aggiudicazione e collegamento societario Il mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali - soci, procuratori, amministratori - tra concorrenti distinti non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili di accordi collusivi e di influenza reciproca sulle rispettive offerte. La riconduzione a una medesima realtà imprenditoriale, ai fini dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione o della verifica sull'unicità del centro decisionale, deve sempre essere valutata in applicazione dell'interpretazione letterale e sistematica della specifica clausola della lex specialis che impone il vincolo La clausola della lex specialis che disciplina il vincolo di aggiudicazione - fissando il numero massimo di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente - ha natura immediatamente lesiva per l'operatore che ritenga tale limite irrazionale o pregiudizievole per la propria posizione di mercato. La censura volta a contestare tale clausola è irricevibile se non proposta con l'impugnazione immediata del bando o degli atti equivalenti di indizione della gara, non potendo essere fatta valere per la prima volta con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
L'interdittiva antimafia preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la p.a., agendo come un'incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti.