Ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali, la qualifica di impresa a prevalente carattere giovanile richiede che proprietà e controllo siano detenuti in prevalenza da soggetti infra-trentacinquenni, requisito non integrato dalla partecipazione paritaria al 50%. Parimenti, il punteggio per la parità di genere presuppone una certificazione validamente rilasciata sulla base dei parametri UNI/PdR 125:2022 e può essere disconosciuto, anche incidenter tantum, qualora risulti in concreto insussistente il possesso dei relativi requisiti sostanziali. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando la decurtazione dei punteggi indebitamente attribuiti determini il superamento della prova di resistenza.
In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.
Il provvedimento di esclusione fondato sulla mancata allegazione dei curricula del personale in conformità alle modalità previste dalla lex specialis è illegittimo per difetto di istruttoria quando la stazione appaltante non abbia previamente verificato se le informazioni curricolari richieste fossero comunque presenti e leggibili all'interno del documento di offerta tecnica, ancorché non formalizzate in file separati o secondo uno schema predeterminato. L'applicazione formalistica della clausola escludente, senza valorizzare l'effettiva presenza e disponibilità dei dati curricolari, si traduce in un eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.
Nel caso in cui la lex specialis stabilisca in maniera puntuale che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici debbano essere eseguiti tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale, la piattaforma costituisce il canale ordinario e tipico di comunicazione, mentre il ricorso al domicilio digitale riveste carattere meramente sussidiario. In tale circostanza, nel caso in cui l'operatore economico transfrontaliero non abbia eletto alcun domicilio digitale qualificato ai sensi del regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), avvalendosi invece della diversa opzione prevista dalla lex specialis, avendo dichiarato di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, autorizzando la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. n. 36/2023 tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale ne consegue che la ricorrente ha inequivocabilmente individuato la piattaforma quale luogo esclusivo e primario di elezione del proprio domicilio digitale. In tale contesto, la mera indicazione della PEC del difensore, inserita nel modulo di partecipazione nella parte relativa ai dati societari, unitamente a un indirizzo mail non certificato, non può quindi essere interpretata come una deroga individuale alle modalità di comunicazione stabilite dalla lex specialis, la quale vincola parimenti amministrazione e concorrenti, né può superare la chiara manifestazione di volontà della stessa parte di ricevere le comunicazioni attraverso la piattaforma. Tale elezione, qualora previsto dalla lex specialis, si riverbera inoltre sulle modalità di esperimento del soccorso istruttorio, potendo l'operatore economico in tal caso ricevere le comunicazioni con tali modalità e produrre la documentazione richiesta nelle apposite sezioni del portale indicate dalla Stazione Appaltante.
La distinzione tra il subappalto e i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto.
Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l'amministrazione, sostituendosi all'affidatario, nell'altro caso, la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi quantomeno sul piano funzionale.
Il contratto continuativo di cooperazione, in ultimo, può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”.
Ove la prestazione oggetto dell'appalto sia destinata ad essere eseguita da un'impresa terza unica titolare del requisito di qualificazione richiesto, mentre l'aggiudicataria ne è priva, il ricorso al contratto continuativo di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023 si traduce in un indebito aggiramento della disciplina dei requisiti di partecipazione, oltreché, nel caso di specie, del divieto di subappalto imposto dalla Stazione appaltante.
Per condivisibile e consolidata giurisprudenza, tenuto conto della natura e della funzione dei codici ATECO, l’identificazione dell’attività svolta dalla concorrente non può essere basata solo su di essi, dovendo la stazione appaltante valutarne l’attinenza con l’oggetto della gara mediante un approccio sostanziale, che garantisca la corretta esecuzione dell’affidamento, ma al contempo la maggior partecipazione possibile alla gara nel rispetto della concorrenza. Neppure sussiste violazione delle regole in materia di controllo dell’anomalia dell’offerta, all’esito del subprocedimento espletato a tal fine, con conseguente insindacabilità della discrezionalità in caso di approfondita istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, nel pieno contraddittorio con l’interessata.